Il Tar del Lazio, con la sentenza n. 8865 del 7 agosto 2014, ha confermato il contenuto della lettera circolare del Ministero del Lavoro 1.6.2014 concernente i criteri di individuazione dei ccnl comparativamente più rappresentativi, rigettando, quindi, il ricorso presentato da UNCI e CONFSAL.
In particolare, si chiarisce che, nel settore delle cooperative, l’unico contratto collettivo nazionale da prendere come riferimento, ai fini dell’individuazione della base imponibile contributiva, è il contratto collettivo nazionale sottoscritto da CGIL, CISL e UIL, Legacoop e Confcooperative. Laddove, pertanto, si riscontri l’applicazione di un diverso contratto collettivo di lavoro da parte della cooperativa, il personale di vigilanza dovrà procedere al recupero delle differenza retributive, mediante l’adozione di diffida accertativa.