L’INPS, con il messaggio n. 2350 dell’8 giugno 2022, ha fornito chiarimenti sulla corretta individuazione dell’obbligo contributivo in capo alle società cooperative di cui alla L. 142/2001, che abbiano deliberato un piano di crisi aziendale.

Le disposizioni della citata legge, secondo cui il regolamento della cooperativa deve prevedere la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti retributivi, producono effetti anche sulla determinazione e quantificazione del minimale contributivo.

Il messaggio riepiloga, quindi, il quadro normativo e richiama l’interpello 48/2009 in virtù del quale, limitatamente al periodo di durata del piano di crisi aziendale, l’obbligazione contributiva “andrà quantificata sulla base di un imponibile corrispondente alle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, nel rispetto tuttavia del minimale contributivo giornaliero di cui all’art. 1, c. 2, del D.L. 338/1989”.

Nel messaggio sono illustrate, infine, le istruzioni per l’adozione di provvedimenti di autotutela da parte delle Strutture territoriali, relativamente al contenzioso amministrativo e giudiziario in essere, e le indicazioni operative per gli accertamenti ispettivi.