L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 212 del 27/05/2019, ha precisato che il convivente di fatto, non potendo essere equiparato al coniuge o ad altro familiare di cui all’art. 12 del TUIR, non può fruire del regime agevolato riconosciuto ai beni e servizi di cui all’art. 51 del medesimo Testo Unico.

L’Agenzia è giunta a questa conclusione partendo dal fatto che la Legge 76/2016 ha equiparato al vincolo giuridico derivante dal matrimonio soltanto le unioni civili tra persone dello stesso sesso, escludendo così indirettamente i conviventi di fatto.

Ne consegue che questi ultimi, non potendo rientrare nella nozione di familiari richiamata dall’art. 51, c. 2 lett. d-bis), f), f-bis) e f-ter), restano esclusi dalla fruizione dell’esenzione fiscale riconosciuta dal legislatore a tali soggetti. Resta comunque salva la possibilità di essere destinatari di beni e servizi welfare offerti dal datore di lavoro, pur costituendo per questi reddito di lavoro dipendente.