A seguito dell'applicazione della convenzione tra Italia e Svizzera in materia di sicurezza sociale, la pensione italiana deve essere calcolata sull'intera retribuzione percepita dal lavoratore nella Confederazione elvetica anche se i contributi versati sono inferiori riseptto a quelli previsti dalla legge italiana (Cass. 12/04/2005 n.7455). Infatti spiega la Suprema Corte l'art. 1 dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, concluso a Berna il luglio 1969 e ratificato con legge 18 maggio 1973 n. 283, consente al lavoratore italiano, nella ricorrenza di determinati presupposti, di chiedere il trasferimento alle assicurazioni sociali italiane dei contributi versati in Svizzera in suo favore, al fine di conseguire i vantaggi derivanti dalla legislazione italiana sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, tra cui è compresa la determinazione della pensione con metodo c.d. retributivo.