Convenzione INPS-enti bilaterali per la riscossione dei contributi
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 1399 dell’8 aprile 2024, ha reso noto che è stato adottato il nuovo schema di Convenzione con gli Enti Bilaterali/Fondi/Casse per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento di tali organismi.
Il nuovo schema di Convenzione si è reso necessario a seguito di una completa ridefinizione del processo di riscossione, controllo e riversamento degli importi versati dai datori di lavoro.
L'istituto previdenziale evidenza che per gli Enti Bilaterali, Fondi o Casse che hanno la necessità di distribuire il riversamento mensile su più IBAN, il criterio discriminante è rappresentato dalla Struttura territoriale INPS indicata dal datore di lavoro sul modello F24 all’atto del versamento. Questo criterio consente al soggetto convenzionato di gestire la destinazione degli importi a esso riversati dall’INPS, fornendo ai datori di lavoro le opportune indicazioni. Così facendo è possibile destinare gli importi secondo l’articolazione provinciale/regionale dell’Ente Bilaterale, Fondo o Cassa mediante accredito su specifico IBAN comunicato all’Istituto dal soggetto stesso, non assumendo rilevanza né la Struttura territoriale INPS di competenza della matricola/posizione aziendale, né la sede legale del soggetto contribuente (datore di lavoro). Unica condizione per il corretto funzionamento di tale meccanismo è l’espressa indicazione, da parte del datore di lavoro, della Struttura territoriale INPS all’atto della compilazione del modello F24.
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