Il Ministero del Lavoro, con la nota prot. n. 2519 dell'8 febbraio 2010, ha precisato che, nelle controversie di lavoro e previdenza, il contributo unificato è a carico degli assistiti del Patronato. Al contrario, per gli assistiti ammessi al gratuito patrocinio a spese dello Stato, detto contributo non verrà versato da questi ultimi.
Il Contributo Unificato, ricorda il Ministero, è una tassa che deve essere pagata in via preliminare e unitariamente sui procedimenti giudiziari afferenti a cause civili e amministrative (nonché sui procedimenti speciali e per l'azione civile proposta nel procedimento penale, ove venga chiesto oltre alla domanda anche la condanna al pagamento in via risarcitoria), dovuta al momento del deposito della costituzione in giudizio con l'iscrizione a ruolo.