Controlli: l'imprenditore può avvalersi di agenzie di investigazione
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23303 del 18 novembre 2010, ha affermato la legittimità dei controlli sui dipendenti tramite agenzie di investigazione.
Gli artt. 2 e 3 della legge 20 maggio 1970, n. 300 a tutela della libertà e dignità del lavoratore non escludono il potere dell'imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., di controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica l'adempimento delle prestazioni lavorative e, quindi, di accertare mancanze specifiche dei dipendenti già commesse od in corso di esecuzione e ciò indipendentemente dalle modalità di controllo, che possono legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti, né il divieto di cui all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, riferito esclusivamente all'uso di apparecchiature per il controllo a distanza (non applicabile analogicamente, siccome penalmente sanzionato). Sono pertanto legittimi, in quanto estranei alle previsioni delle suddette norme, i controlli posti in essere da dipendenti di un'agenzia investigativa i quali, operando come normali clienti e non esercitando potere alcuno di vigilanza e di controllo, verifichino l'eventuale appropriazione di denaro (ammanchi di cassa) da parte del personale addetto, limitandosi, nella fattispecie esaminate, a presentare alla cassa la merce acquistata, a pagare il relativo prezzo e a constatare la registrazione della somma incassata da parte del cassiere.
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