Controesodati: chiarimenti sull’esercizio dell’opzione
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 789 del 24 novembre 2021, ha reso noto che i soggetti cd Controesodati, iscritti all'AIRE, che al 31 dicembre 2019 beneficiavano del regime speciale per lavoratori impatriati, possono esercitare l'opzione per beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati per ulteriori cinque periodi d'imposta, laddove sussistano i requisiti previsti dal decreto “Crescita”.
Nel caso esaminato dal Fisco, una cittadina italiana si era trasferita all'estero dal 2009 per frequentare un master ed era rimasta all'estero fino al febbraio 2013, come stagista e poi dipendente a tempo indeterminato di una società. In seguito si era iscritta all'Aire dall'8 novembre 2012 al 13 marzo 2013, fino al proprio rientro in Italia in relazione al quale aveva beneficiato del regime dei "Controesodati". Aveva poi esercitato l'opzione di cui all'articolo 16, comma 4 Dlgs 147/2015, per usufruire del regime speciale per lavoratori impatriati fino al 31 dicembre 2020. Nel novembre 2019 aveva acquistato, in comproprietà con il marito, un immobile presso cui aveva fissato la propria residenza. La stessa contribuente aveva inoltre dichiarato di essere madre di due figlie minorenni.
Nella propria risposta l’Agenzia delle Entrate ha confermato alla contribuente la possibilità di accedere all'opzione prevista dall'art. 1, comma 50 legge n. 178/2020.
L’esercizio dell’opzione rimane invece precluso a coloro che non sono stati iscritti all'Aire oppure ai cittadini extra-comunitari
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