L’INPS, con la circolare n. 53 del 12 aprile 2019, ha fornito indicazioni in merito all’accredito della contribuzione correlata relativa ai fondi di solidarietà alternativi ex art. 27, c. 1, del D.Lgs. 148/2015, con particolare riferimento alle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato e al Fondo bilaterale per i lavoratori in somministrazione.

Per ciò che concerne il primo (Fondo bilaterale dell’Artigianato), l’INPS ricorda che sono destinatari delle tutele erogate dal Fondo: le imprese che hanno le caratteristiche proprie delle imprese artigiane; le Confederazioni di settore e le Società di servizio alle imprese associate, dalle stesse costituite, partecipate o promosse e i correlativi Enti bilaterali di livello nazionale e territoriale, indipendentemente dal settore di inquadramento.

Il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito per i lavoratori in somministrazione è stato istituito allo scopo di garantire ai lavoratori del settore una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro.

Nello specifico, tale fondo ha la finalità di assicurare ai lavoratori in somministrazione, alle dipendenze delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo, una tutela nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa dell’azienda utilizzatrice per le causali di intervento previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

I fondi di solidarietà bilaterali alternativi devono assicurare almeno una delle seguenti prestazioni:

  1. un assegno di durata e misura pari all’assegno ordinario;
  2. l’assegno di solidarietà, eventualmente limitandone il periodo massimo di corresponsione previsto dalla medesima norma.

È prevista, altresì, la possibilità che gli stessi fondi eroghino prestazioni integrative, in termini di importo o di durata, di prestazioni pubbliche previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di solo importo, in relazione a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente. Inoltre, può essere prevista l’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro di processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni.

Nei casi di erogazione dell’assegno ordinario o dell’assegno di solidarietà, la contribuzione correlata a tali prestazioni è versata all’INPS dal datore di lavoro. Tale previsione fa ricadere in capo al datore di lavoro l’onere dell’anticipo del versamento all’INPS della contribuzione correlata, sebbene l’accredito della stessa sia, in punto di diritto, una prestazione a carico dei fondi di solidarietà. Il datore di lavoro, infatti, potrà successivamente richiedere agli stessi il rimborso della contribuzione correlata.

Il versamento e l’accredito della contribuzione correlata può essere previsto dai decreti istitutivi dei fondi anche in relazione alle prestazioni integrative.

Tuttavia, allo scopo di rafforzare i livelli di tutela previdenziale del lavoratore, si è ricondotto, anche sotto il profilo procedurale, l’onere del versamento della contribuzione correlata direttamente in capo ai fondi di solidarietà de quibus, a carico dei quali tale onere è giuridicamente previsto.

A tal fine, l'Istituto effettuerà la quantificazione dell'importo della contribuzione correlata alle prestazioni erogate in analogia a quanto previsto per la gestione della generalità dei fondi di solidarietà, mediante le medesime implementazioni ed in base alle informazioni dichiarate dalle aziende con le denunce UniEmens, determinando così l'ammontare dell'obbligo contributivo, anche ai fini della rendicontazione. I fondi di solidarietà bilaterali alternativi provvederanno al riversamento all’INPS delle somme relative alla contribuzione correlata sulla base delle modalità e dei termini stabiliti dall’Istituto medesimo.