Contributo addizionale NASPI: non rilevano i rinnovi dei contratti a termine prima del 14 luglio 2018
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare 06/09/2019 n.121, ha fornito le istruzioni operative per la compilazione del flusso Uniemens e alcuni chiarimenti in merito all’aumento dello 0,5% del contributo addizionale NASPI previsto dall’art.3, c. 2 del DL 87/2018 (L. 96/2018) dovuto in occasione di ciascun rinnovo del contratto a termine, anche in somministrazione.
Prima di tutto l’INPS elenca i rapporti a termine che rimangono esclusi dal citato incremento contributivo.
Si tratta in particolare:
- dei rapporti a tempo determinato degli operai agricoli,
- dei contratti di lavoro domestico,
- dei contratti a termine stipulati dalla P.A.,
- dei contratti a tempo determinato relativi alle assunzioni di lavorator adibiti a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica e tecnologica, di trasferimento di know how e di supporto, di assistenza tecnica o coordinamento all’innovazione stipulati dalle: università (incluse le filiazioni di università straniere), istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione, enti privati di ricerca. A tal proposito, l’INPS ricorda che l’esclusione vale solo per l’aumento in occasione dei rinnovi. Infatti il contributo addizionale dell’1,40% resta dovuto.
- Contratti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
- Contratti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al DPR 1525/1963.
Riguardo a questi ultimi, l’INPS ricorda che per i periodi contributivi maturati dal 1/01/2013 al 31/12/2015, non era dovuto neppure il contributo addizionale Naspi per le attività stagionali definite dai contratti collettivi stipulati prima del 31/12/2011. Poiché tale esclusione non è stata prorogata, dal 1/01/2016 l’esonero dal versamento del contributo addizionale trova applicazione solo per le attività stagionali rientranti nell’elencazione di cui al DPR 1525/1963, mentre risulta dovuta per quelle individuate dalla contrattazione collettiva.
Circa la misura dell’aumento del contributo addizionale, l’INPS non fa altro che richiamare l’interpretazione della citata norma del Decreto Crescita fornita dal Ministero del lavoro con la circolare 17/2018; ossia che per il contratto originario si dovrà versare un contributo Naspi pare all’1,4%, mentre ogni volta che il contratto viene rinnovato si dovrà versare in aggiunta il contributo addizionale dello 0,5%.
A tal proposito la circolare 121/2019 precisa che ai soli fini della determinazione della misura del contributo addizionale al quale aggiungere l’incremento dello 0,5% non si tiene conto dei rinnovi intervenuti prima del 14/07/2018 (giorno di entrata in vigore del DL 87/2018).
In merito alla restituzione del contributo addizionale in caso di trasformazione del contratto a termine oppure di assunzione del lavoratore a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla cessazione del contratto a termine, l’INPS precisa che trova applicazione anche nei confronti dell’incremento dello 0,5%. In caso di più rinnovi però la restituzione riguarderà soltanto il contributo addizionale e il relativo incremento versati in occasione dell’ultimo rinnovo contrattuale prima della trasformazione o della riassunzione a tempo indeterminato.
Infine relativamente al flusso Uniemens, l’INPS precisa che se per il lavoratore assunto a termine spettano agevolazioni contributive esposte nel medesimo Uniemens mediante nettizzazione della contribuzione dovuta, anche l’importo della maggiorazione dovrà essere calcolato tenendo conto dell’agevolazione spettante.
La circolare 121/2019 precisa, inoltre, che in caso di più rinnovi ricadenti nello stesso mese, all’interno della stessa denuncia andranno indicati, contemporaneamente, più codici causali tra quelli istituiti nella circolare 121/2019.
Ai fini del versamento della maggiorazione del contributo addizionale NASpI per il periodo compreso tra il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del D.L. n. 87/2018) e agosto 2019, i datori di lavoro, nel flusso di competenza settembre 2019, provvederanno ad esporre per ogni singolo lavoratore interessato i valori complessivi relativi ad ognuno dei rinnovi intervenuti nel periodo predetto.
Per i dipendenti non più in forza, i datori di lavoro dovranno valorizzare nella sezione individuale dei flussi Uniemens di competenza settembre e/o ottobre 2019 gli stessi elementi per i dipendenti ancora in forza; ovviamente non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero.
Nei casi di aziende sospese o cessate, i datori di lavoro tenuti al versamento della maggiorazione del contributo addizionale NASpI, ai fini dell’adempimento, si avvarranno della procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig). Le regolarizzazioni effettuate entro il giorno 16 dicembre 2019 avverranno senza aggravio di oneri accessori.
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