L’Inps, con la circolare n. 67 del 29 aprile 2013, ha reso noto di aver sottoscritto, in data 7.3.2013, una convenzione con SI.NA.L.P. (Confederazione Sindacale Nazionale Autonoma dei Lavoratori e dei Pensionati), approvata con determinazione del Presidente n. 247 del 21 dicembre 2012, per la riscossione dei contributi su pensioni dovuti dagli iscritti.
In base alle disposizioni di cui all’articolo 23 octies della legge n. 485/72, hanno diritto a versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito dall’INPS.
Resta, quindi, confermato che l’articolo 23 octies non può trovare applicazione nei confronti dei titolari di pensione o assegno sociale, in quanto la norma fa specifico riferimento alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.