L’Inps, con la circolare n. 61 del 23 aprile 2013, ha fornito le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata con la CONF.I.L. – Confederazione Italiana Lavoratori, per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
In base alle disposizioni di cui all’articolo 23 octies della legge n. 485/72, hanno diritto a versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito dall’INPS.
Resta, quindi, confermato che l’articolo 23 octies non può trovare applicazione nei confronti dei titolari di pensione o assegno sociale, in quanto la norma fa specifico riferimento alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.