L’INPS, con il messaggio n. 896 del 2 marzo 2021, ha fornito le istruzioni operative per la ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi ai sensi dei decreti legge 137/2020, 149/2020, e 157/2020 (contributi previdenziali e assistenziali dei mesi di novembre e dicembre 2020).

In particolare, si forniscono, per ciascuna gestione, le indicazioni per il versamento in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo. Le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nei periodi oggetto di sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021.

I versamenti devono essere effettuati tramite modello F24.

Allo scopo si ricorda che, in virtù delle disposizioni citate, sono stati sospesi i seguenti versamenti:

  • contributi previdenziali ed assistenziali del mese di novembre 2020 (art. 13, D.L. 137/2020 e art. 11, D.L. 149/2020) per i datori di lavoro privati interessati al DPCM 24 ottobre 2020 che abbiano la sede operativa nel territorio dello Stato e per i soggetti operanti sull’intero territorio nazionale che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell’all. 1 al D.L. 137/2020 e soggetti operanti nella c.d. zone rosse che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell’all. 2, D.L. 137/2020;
  • contributi previdenziali, scadenti nel mese di dicembre 2020 (art. 2, D.L. 157/2020 e art. 13-quater, D.L. 137/2020) per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Sono sospesi i versamenti anche per chi ha aperto l’attività dopo il 30.11.2019, a prescindere dal fatturato. La sospensione si applica, inoltre, indipendentemente dai ricavi e dal fatturato: 1) a tutte le attività economiche chiuse a seguito del DPCM 3.11.2020; 2) alle attività e i servizi di ristorazione nelle “zone arancioni e rosse” (aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate al 26.11.2020 dalle ordinanze del Min. Salute); 3) ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell'allegato 2 al D.L. 137/2020, ovvero esercitano attività alberghiera, attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle “zone rosse” (aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26.11.2020 con le ordinanze del Ministro della Salute).

Infine, laddove l’Agenzia delle Entrate accerti l’insussistenza – in capo ai soggetti che si sono avvalsi delle misure di sospensione contributiva in esame – dei requisiti, ove prescritti dalla legge, riguardanti i ricavi e la riduzione del fatturato, i provvedimenti di sospensione non verranno riconosciuti e risulterà applicabile il regime sanzionatorio ordinario di cui all’art. 116 della L. 388/2000.

Nel messaggio sono riportate le istruzioni contabili per:

  • le aziende con dipendenti;
  • i liberi professionisti e i committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione Separata;
  • le aziende con natura giuridica privata che inviano le denunce di manodopera agricola dei lavoratori iscritti alla sezione agricola del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
  • i lavoratori agricoli autonomi;
  • le aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla gestione pubblica.