Contributi e premi: tutte le controversie dinanzi al giudice ordinario
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 6 dell’1 aprile 2019, ha fornito indicazioni in merito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6 e art. 7, c. 2, lett. b) e c. 3, del DL 119/2018 (L. 136/2018).
Per ciò che concerne, in particolare, l’art. 6 in commento (definizione agevolata delle controversie tributarie “in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio”, nelle quali “il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore” del medesimo decreto, ossia entro il 24 ottobre 2018), le Entrate precisano che, nella medesimo campo di applicazione (giurisdizione tributaria) non rientrano le controversie riguardanti i contributi.
Infatti, nonostante gli avvisi di accertamento relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate a partire dal 1° gennaio 1999 rechino, oltre alle imposte accertate, anche l’indicazione dei contributi e premi previdenziali e assistenziali liquidati in base al maggior imponibile accertato, le controversie relative a tali contributi e premi, instaurate nei confronti degli enti previdenziali, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Secondo la circolare 6/2019 restano esclusi dalla definizione anche le controversie vertenti su sanzioni amministrative non tributarie, anche qualora l’Agenzia delle entrate sia stata chiamata in giudizio, come, ad esempio, quelle instaurate avverso le sanzioni irrogate per l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria (articolo 3, commi 3 e 5, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in merito al quale sono stati forniti chiarimenti con circolare n. 56/E del 24 settembre 2008) oppure per l’irregolare conferimento di incarichi a dipendenti pubblici. In tali casi, pur essendo l’Agenzia delle entrate parte in senso formale, si tratta di liti non rientranti nell’oggetto della giurisdizione tributaria, come definito ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992.Riproduzione riservata ©