Contributi: la domanda di riscatto può essere presentata dal datore di lavoro
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 106 del 25 luglio 2019, ha fornito indicazioni per l’applicazione della disciplina del nuovo istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione (art. 20, DL 4/2019 – L. 26/2019) e del diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitari da valutare nel sistema contributivo.
La presentazione della domanda di riscatto è limitata al triennio 2019 – 2021. La domanda di riscatto può quindi essere presentata dalla data di entrata in vigore del DL 4/2019 (29 gennaio 2019) e fino al 31 dicembre 2021 (termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto). La domanda può essere presentata dal diretto interessato o dal suo superstite o, entro il secondo grado, dal suo parente e affine. In tutte queste ipotesi, l’onere versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.
Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore. In tal caso, l'onere versato è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell’ipotesi di cui all’art. 51, c. 2, lett. a), del DPR 917/1986.
La domanda di riscatto può essere presentata dal datore di lavoro nel corso del rapporto lavorativo.
Nei casi in cui la domanda sia presentata dal parente o affine o dal datore di lavoro, in fase di presentazione della stessa è necessario che sia acquisito il consenso del soggetto interessato. Senza la predetta adesione, la relativa domanda è irricevibile.
La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
- WEB, tramite i servizi on-line dedicati, accessibili dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), dal sito Internet dell’Istituto attraverso i seguenti percorsi: - per i riscatti da esercitarsi nelle gestioni dei dipendenti privati: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Riscatto di periodi contributivi”; - per i riscatti da esercitarsi nelle gestioni dei dipendenti pubblici: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati”;
- Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;
- Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.
Nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, dei parenti e affini entro il secondo grado, in attesa dell’implementazione della procedura per l’invio telematico, le domande devono essere presentate utilizzando il modulo allegato alla presente circolare (Allegato n. 2). Tale modulo è comunque reperibile sul sito istituzionale al seguente percorso: “Prestazioni e Servizi” > “Tutti i moduli” > “Assicurato/Pensionato”.
L’INPS ha illustrato, infine, la facoltà per i fondi di solidarietà di provvedere al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il diritto a pensione, riscattabili o ricongiungibili e precedenti all’accesso ai fondi di solidarietà.
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