L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 492 del 20 luglio 2021, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei contributi erogati dall’Ente bilaterale in favore dei lavoratori dipendenti e delle imprese, in seguito dell’emergenza Covid.

L’Ente interpellante, finanziato da contributi a carico impresa e lavoratore, aveva riconosciuto a favore dei lavoratori dipendenti, in regola con la contribuzione, che avevano fruito di ammortizzatori sociali a seguito dell’emergenza, l’erogazione di un bonus economico straordinario una tantum in denaro a valore fisso. Alle imprese in difficoltà che avevano fatto ricorso agli ammortizzatori, l’Ente aveva invece donato dispositivi DPI e attrezzature per l’apertura dell’attività.

L’Ente ha quindi chiesto il corretto trattamento fiscale a cui assoggettare le predette erogazioni, tenendo in considerazione che l’art. 10-bis del DL 137/2020 (cd decreto Ristori), ha previsto la non rilevanza reddituale, a determinate condizioni, dei contributi e delle indennità erogati in via eccezionale per l’emergenza Covid e diversi da quelli preesistenti prima dell’emergenza stessa.

Nella propria risposta, l’Agenzia ha evidenziato che l’articolo 10-bis del decreto Ristori non prevede tra i destinatari dei contributi non assoggettati a tassazione i lavoratori dipendenti. Pertanto, il bonus economico una tantum erogato dall'Ente bilaterale nei confronti degli stessi, quale somma sostitutiva, ovvero integrativa del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Tuir concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF, con obbligo di applicazione della ritenuta d’imposta e di rilascio della Certificazione Unica.

I contributi erogati nei confronti di «soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi», invece, non concorrono invece alla formazione del reddito di tali soggetti per effetto del citato articolo 10-bis.