Contratto di espansione: no al contributo addizionale
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 143 del 9 dicembre 2020, fornisce alcuni chiarimenti in merito al “Contratto di espansione”, previsto dall’articolo 41 del decreto legislativo n. 148, del 14 settembre 2015.
Il “Contratto di espansione”, prevede che le imprese, con organico superiore alle 1.000 unità e che rientrano nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie (art. 20 del D.Lgs. 148/2015), qualora intendano avviare percorsi di reindustrializzazione e riorganizzazione che comportano modifiche dei processi aziendali, possono stipulare un contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria, per recepire e sviluppare attività lavorative a contenuto più tecnico e assumere nuovi lavoratori con profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione.
A seguito di ulteriori approfondimenti, il Ministero del Lavoro ha precisato che l’impresa che accede allo strumento del contratto di espansione deve considerarsi esonerata dall’obbligo di versamento del contributo addizionale ex art. 5 del D.Lgs. 148/2015.
Pertanto, le indicazioni fornite al paragrafo 4 della circolare n. 98/2020 sono superate.
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