L’INPS, con il messaggio n. 1450 del 18 aprile 2023, ha confermato che è possibile accedere agli incentivi all’occupazione previsti dalla legislazione vigente in caso di nuove assunzioni effettuate in conformità alle previsioni del contratto di espansione.

Si deve ricordare, in proposito, che il riconoscimento delle agevolazioni per le assunzioni è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione di cui all’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015.

In particolare, tale disposizione prevede che gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva.

A tale riguardo, l’istituto precisa che l’impegno del datore di lavoro ad assumere lavoratori con contratto a tempo indeterminato (o di apprendistato professionalizzante), contenuto nel contratto di espansione, non integra la fattispecie di “obbligo preesistente”. Infatti, nel caso del contratto di espansione, l’obbligo di assumere costituisce una clausola del programma contrattuale al quale il datore di lavoro volontariamente si assoggetta. Di conseguenza, costituisce il mero adempimento della previsione contrattuale.

Sempre con riferimento all’eventuale applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, l’articolo 31, comma 1, lettera c), del richiamato D.Lgs. n. 150/2015, dispone che “gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive”.

Tuttavia, sottolinea l’INPS, tenuto conto del carattere di specialità che connota il contratto di espansione, per le nuove assunzioni previste nell’accordo è possibile accedere alle misure agevolative anche laddove siano in atto, presso il datore di lavoro, riduzioni dell’orario di lavoro ai sensi dell’articolo 41, comma 7, del D.Lgs. n. 148/2015, non ravvisandosi, in relazione a tale profilo, un effettivo contrasto con la ratio sottesa al D.Lgs. n. 150/2015.