Contratto a termine nullo e risoluzione per mutuo consenso
A cura della redazione

La Corte d'Appello di Potenza, con le sentenze 887/09 e 896/2009 del 17/06/2009, ha deciso che quando il rapporto di lavoro a tempo determinato è connotato da illegittimità del termine, può ritenersi risolto per mutuo consenso anche per fatti concludenti, come ad esempio la mancata prosecuzione e l'assenza di proposizione dell'azione giurisdizionale per un lungo lasso di tempo da parte del dipendente.
Quindi, precisano i giudici di merito, la dove non è stato previsto un termine per l'esercizio del diritto ovvero questo è soggetto a prescrizione, non si può prescindere dall'obbligo di comportarsi secondo buona fede.
Per cui se nelle more del decorso del tempo il lavoratore ha perduto interesse a proseguire il rapporto, il diritto medesimo si deve ritenere estinto per volontà del titolare che lo ha dimesso dal suo patrimonio.
In sostanza in casi come quello esaminato dalla Corte d'Appello il vincolo contrattuale deve ritenersi risolto per comportamento concludente del lavoratore. In caso contrario, ovvero se si dovesse ritenere che il contratto rimane in corso di validità seppur in presenza di un termine illegittimo, il datore di lavoro resterebbe esposto sine die anche se sempre nei termini della prescrizione, alle pretese del prestatore di essere riammesso al lavoro, con un danno evidente.
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