Contratto a tempo determinato: la proroga può essere espressa anche tacitamente per fatti concludenti
A cura della redazione
Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 1569 del 24 gennaio 2008, non è necessartio che la proroga del contratto a termine rivesta la forma scritta poichè, secondo la Cassazione, sono sufficienti fatti concludenti che dimostrino una reale prosecuzione dell'attività lavorativa da parte del dipendente senza che vengano manifestati dissensi.