Contratti di solidarietà: istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo del 35%
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare 7/11/2019 n.133, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione della riduzione contributiva pari al 35% della contribuzione a carico datore di lavoro, da parte delle aziende che hanno fatto ricorso ai contratti di solidarietà, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro e ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2018.
Le modalità e le regole di accesso alla riduzione contributiva per l’anno 2018 sono state dettate con il decreto interministeriale n. 2 del 27 settembre 2017.
Per l’anno 2018, sono destinatarie della riduzione contributiva:
- le imprese che al 30 novembre 2018 hanno stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D.L. n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 863/1984 o del D.lgs n. 148/2015;
- le imprese che hanno avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
La riduzione contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all'abbattimento dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà.
Il beneficio della riduzione contributiva deve essere rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso.
Considerato che l'obbligazione contributiva sorge alla scadenza del periodo di paga, le riduzioni contributive sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all'orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore.
Conseguentemente, per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.
Non sono soggette alla riduzione contributiva in argomento le seguenti forme di contribuzione, dovute dai datori di lavoro interessati:
- il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., di cui all’articolo 1, comma 29, della legge n. 190/2014;
- il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge n. 845/1978, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi 8 e 14, del D.lgs n. 182/1997.
L’INPS ricorda che il beneficio contributivo è incompatibile con qualunque altro beneficio contributivo previsto, a qualsiasi titolo, dall’ordinamento.
Conseguentemente, i lavoratori per i quali l’impresa fruisce del beneficio di cui all’articolo 6, comma 4, del D.L. n. 510/1996, non devono essere destinatari di altre agevolazioni contributive.
L’applicazione del beneficio in parola rimane inoltre subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
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