Contratti di solidarietà: i codici per fruire degli sgravi contributivi
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 1750 del 24 aprile 2020, ha ammesso alla fruizione dello sgravio contributivo ex art. 6 del D.L. 510/1996 (L. 608/1996) e ss.mm.ii. in favore delle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi dell’art. 1 del D.L. 726/1984 (L. 863/1984), nonché dell’art. 21, c. 1, lett. c), del D.Lgs. 148/2015, le imprese, destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive in argomento, i cui periodi di solidarietà si siano conclusi entro il 31 ottobre 2019.
Le imprese interessate dai citati provvedimenti ministeriali, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
- nell’elemento<CausaleACredito>, inseriranno il codice causale già in uso “L943”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2018”;
- nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.
Le predette operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il 16 luglio p.v.
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