L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 484 del 13 novembre 2019, in riferimento ai c.d. "contratti misti" (attivazione, in capo alla stessa persona, di un rapporto di lavoro subordinato part-time a tempo indeterminato e, contestualmente, uno, parallelo e distinto, di lavoro autonomo) stipulati da una società successivamente all'entrata in vigore della modifica normativa dell’art. 1, c. 57, lett- d-bis, L. 1090/2014 (determinata dalla legge di Bilancio 2019), ha chiarito che, laddove non sia ravvisabile un preesistente rapporto di lavoro dipendente e l'utilizzo del c.d. contratto misto non comporti artificiose trasformazioni di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, la causa ostativa al regime forfetario ex L. 190/2014 non trovi applicazione. Resta inteso che laddove il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) dovesse subire modifiche sostanziali, nel corso della durata dello stesso, volte a traslare una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo, la causa ostativa in parola troverebbe, senza dubbio, applicazione con conseguente fuoriuscita dal regime forfetario nel periodo d'imposta successivo a quello in cui si verifica il predetto mutamento sostanziale, ravvisandosi, in tali ipotesi, l'artificiosa trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, che la norma mira a contrastare.

Per completezza si ricorda, infine, che, a norma del citato comma 57, lett. d-bis, non possono avvalersi del regime forfetario "le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni".