L’INPS, con il messaggio n. 4135 del 16 novembre 2022, ha indicato (allegato 1) le imprese ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo ex art. 6 del D.L. 510/1996 (imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi dell’art. 1 del D.L. 726/1984, nonché dell’art. 21, c. 1, lett. c, del D.Lgs. 148/2015), destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive in argomento, i cui periodi di CIGS per solidarietà si siano conclusi entro il 31 marzo 2022.

Le predette imprese usufruiranno delle riduzioni contributive in argomento, mediante le operazioni di conguaglio.

Con riguardo all’effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, si precisa che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile.

Fermo il predetto limite massimo, potranno essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti, calcolate sulla base delle indicazioni fornite ai paragrafi 3 e 4 della circolare 55/2022.