Contratti di solidarietà: recupero sgravio contributivo
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 4252 del 13 dicembre 2024, in merito alla fruizione dello sgravio contributivo connesso ai contratti di solidarietà difensivi accompagnati da CIGS (art. 6 DL 510/1996 – L. 608/1996), ha precisato che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile.
L’intervento dell’INPS fa seguito alla circolare 66/2023 con la quale erano state fornite le indicazioni operative in favore delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione adottati dal Ministero del Lavoro, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultano conclusi entro il 30 giugno 2023.
La procedura per la riduzione contributiva deve essere attivata a iniziativa del datore di lavoro.
L’INPS, accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva sulla base della documentazione prodotta dall’azienda (decreto direttoriale di ammissione al beneficio), deve attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W", avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996”.
Il Messaggio fornisce anche le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens.
Più precisamente per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi: nell’elemento <CausaleACredito>, devono inserire il codice causale già in uso “L991”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2022” e nell’elemento <SommeACredito>, devono indicare il relativo importo.
Le predette operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 marzo 2025.
Infine, le aziende che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).
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