Contratti di solidarietà: fornite le istruzioni per il recupero dello sgravio contributivo
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 55 del 29 aprile 2022, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che sono state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall’articolo 6 del D.L. n. 510/1996 (L. n. 608/1996), a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2020.
Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati dalla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.
La procedura per il conseguimento dello sgravio deve essere attivata a iniziativa del datore di lavoro.
L’INPS, sulla base della documentazione prodotta dall’azienda (decreto direttoriale di ammissione al beneficio), accerta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva, e attribuisce alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W", avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996".
Per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, nell’elemento <CausaleACredito>, dovrà essere inserito il codice causale di nuova istituzione “L983”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2020”.
L'esonero è compatibile con la decontribuzione Sud. Le imprese che intendono usufruire dell’esonero contributivo ai sensi del D.L. n. 510/1996, e successive modificazioni, per i medesimi lavoratori per i quali abbiano già fruito della Decontribuzione Sud, sono tenute a calcolare e applicare il predetto esonero sulla contribuzione residua datoriale.
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