La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2620 del 4 febbraio 2010, ha ribadito che, in materia contrattuale, la libertà della forma è il principio fondamentale.
Il nostro ordinamento positivo, in tema di contratti, prevede la libertà delle forme. L'art. 1350 c.c., infatti, indica espressamente, con disposizione non suscettibile di applicazione analogica, gli atti ed i contratti che, a pena di nullità, devono essere redatti per atto pubblico o per scrittura privata e la redazione per iscritto del contratto di lavoro non è, normativamente, prevista.