Contratti di espansione: regime sperimentale fino al 2023
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 88 del 25 luglio 2022, ha illustrato le novità, introdotte dall’art. 1, c. 215, della L. 234/2021, in materia di contratto di espansione.
Allo scopo, si rammenta che la novella normativa ha disposto la proroga del regime sperimentale di applicazione dell’art. 41 del D.Lgs. 148/2015 anche per gli anni 2022 e 2023 e, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ha ridotto il limite minimo di unità lavorative in organico stabilendo che non può essere inferiore a 50 unità, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un’unica finalità produttiva o di servizi.
In considerazione della citata proroga, l’indennità mensile è riconosciuta in favore dei lavoratori dipendenti, assunti con contratto a tempo indeterminato che risultino iscritti al FPLD o alle forme sostitutive o esclusive dell’AGO, gestite dall’INPS, e che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30.112023.
Non rientrano tra i destinatari del contratto di espansione (oltre a quelli indicati nella circolare INPS 48/2021) i lavoratori che intendono accedere a una pensione di vecchiaia con requisiti diversi da quelli ordinari, tra i quali rientra la pensione anticipata di vecchiaia per il personale viaggiante di cui all’art. 3, c. 1, lett. b), del D.Lgs. 414/1996 e la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non inferiore all’80% di cui all’art. 1, c. 8, del D.Lgs. 503/1992.
Inoltre, l’indennità non è riconosciuta ai fini del conseguimento della pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31.12.2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni (art. 1, c. 87) e ai fini del conseguimento della pensione anticipata c.d. opzione donna, per le lavoratrici che abbiano perfezionato i prescritti requisiti entro il 31.12.2021 (art. 1, c. 94).
Al fine di effettuare il monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa relativi ai benefici, in favore del datore di lavoro, nel contratto di espansione sottoscritto in sede governativa, può essere indicato – per ciascuna delle annualità 2022 e 2023 – un solo piano di esodo annuale. Solo in casi eccezionali, caratterizzati da platee particolarmente numerose di lavoratori, è possibile prevedere, nel contratto di espansione, due piani di esodo (e, conseguentemente, due diverse date presunte di risoluzione dei rapporti di lavoro) in riferimento alla medesima annualità.
Per ogni piano di esodo devono essere, comunque, indicati nel contratto di espansione: il numero massimo dei lavoratori interessati e la relativa data presunta di risoluzione dei rapporti di lavoro, uguale per tutti i lavoratori coinvolti dal singolo piano di esodo.
Al riguardo, si precisa che la data di risoluzione dei rapporti di lavoro, in riferimento all’annualità 2022, non può essere successiva al 30 novembre 2022, e in riferimento all’annualità 2023, non può essere successiva al 30 novembre 2023.
Per ciascun piano di esodo, il singolo datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all’INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi prescritti dalla norma. Resta fermo che il datore di lavoro è liberato dall’obbligo di presentazione della fideiussione nel caso in cui decida di effettuare il versamento della provvista in unica soluzione.
Con riguardo al campo di applicazione, la fattispecie in esame deve intendersi applicabile anche ai datori di lavoro non imprenditori in possesso dei prescritti limiti dimensionali.
Si fa presente che il nuovo limite dimensionale non inferiore a 50 unità è riferito sia al singolo datore di lavoro sia alle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con unica finalità produttiva o di servizi, per le quali il calcolo complessivo della forza lavoro deve tenere conto dei lavoratori in forza a soggetti giuridici diversi e autonomi.
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