Nelle controversie riguardanti il succedersi di contratti a termine, l'eventuale risoluzione del rapporto per mutuo consenso va accertata con particolare rigore e, ove non contenuta in atto formale, deve risultare da un comportamento inequivoco che evidenzi il completo disinteresse di entrambe le parti alla prosecuzione del rapporto stesso (Cass. 05/08/2008 n.21141).
Secondo la Suprema Corte sono prive di univoco valore sintomatico in tal senso, oltre all'illegittima apposizione del termine, anche la mancanza, pure se per un lungo periodo, di attività lavorativa, nonché la restituzione del libretto di lavoro al lavoratore e le stesse circostanze del versamento e dell'accettazione, da parte del medesimo, di competenze economiche.
Inoltre prosegue la Cassazione il giudice di merito deve tener conto delle aspettative del lavoratore per future possibili assunzioni da parte della società; il che osta a reputare sussistente un suo completo disinteresse alla prosecuzione del rapporto lavorativo.