Contenzioso contributivo: l'accentramento non muta la competenza territoriale del giudice del lavoro
A cura della redazione

Il tribunale di Roma, con la sentenza 10273/2007, ha stabilito che, in materia di opposizione a cartella esattoriale relativa al mancato assolvimento degli oneri contributivi, la competenza stabilita dall'art. 444 del codice di procedura civile, in base al quale il giudice territorialmente competente è quello del luogo dove ha sede l'ufficio dell'ente preposto a esaminare la posizione assicurativa, non può essere derogata in virtù dell'autorizzazione all'accentramento contributivo. La sentenza in commento non si allinea all'orientamento predominante della Corte di Cassazione, in base al quale la competenza territoriale è determinata dal luogo in cui è situato l'ufficio dell'ente presso il quale vengono versati i contributi. La Cass. 7108/2000 stabilì, infatti, che "ai sensi dell'art. 444, comma terzo, cod. proc. civ., in caso di accentramento degli adempimenti contributivi, competente per territorio a conoscere della controversia previdenziale e' il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente dove (a seguito di domanda, accolta dall'Istituto previdenziale, del datore di lavoro che abbia piu' dipendenze) e' attuato l'accentramento e che diventa conseguentemente deputato per effetto di esso a ricevere i contributi, a pretenderne giudizialmente il pagamento e a restituirne l'eventuale eccedenza".
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