L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 97 del 6 dicembre 2018, ha chiarito che l’intermediario abilitato può trasmettere, ai propri clienti, la dichiarazione inviata per via telematica e la relativa comunicazione di ricezione dell'Agenzia con modalità diverse rispetto alla consegna fisica e/o manuale, al fine di avere un minor impatto ambientale della propria attività.

Nella fattispecie in esame, l’Amministrazione Finanziaria ammette la possibilità di assolvere l'obbligo di "rilasciare" i documenti telematici trasmessi attraverso i seguenti passaggi:

  1. invio di una comunicazione tramite PEC con cui avvisare il contribuente che entro 30 giorni dal termine di presentazione all'Agenzia delle entrate i documenti telematici trasmessi sul portale dello Studio saranno a disposizione in apposita area riservata, fornendo le istruzioni per il download, la stampa e illustrando gli obblighi di conservazione degli stessi ai sensi di legge;
  2. entro 30 giorni dal termine della presentazione all'Agenzia delle Entrate pubblicazione nell'area riservata al contribuente del documento telematico trasmesso, con relativa ricevuta di presentazione, affinché il contribuente possa assolvere, tramite la sottoscrizione e la conservazione, gli obblighi previsti dall'articolo 3, comma 9, del DPR 322/1998.