Consulenti del lavoro: pensione più elevata con la modularità contributiva
A cura della redazione
L’Enpacl, sul proprio sito internet, ha ricordato che il Regolamento di previdenza e assistenza consente a tutti i consulenti del lavoro iscritti, con esclusione dei pensionati di vecchiaia e di vecchiaia anticipata, di migliorare la propria copertura pensionistica di base attraverso il versamento di un contributo facoltativo, aggiuntivo alla contribuzione obbligatoria, ad adesione volontaria.
Il consulente del lavoro può scegliere liberamente ogni anno se aderire ed in quale misura. E’ possibile versare un minimo di 500 euro o multipli dello stesso in base alla capacità di risparmio (c.d. modularità contributiva).
I contributi facoltativi sono capitalizzati dall’Enpacl ad un tasso annuo pari al 90% della media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito dall’Ente, con un valore minimo garantito del 1,5%.
La domanda di ammissione al versamento facoltativo si presenta on line e, a richiesta, viene generato M.Av. o modello F24 all’interno dell’area riservata web.
Il contributo facoltativo non comporta alcuna spesa.
Al contrario dei versamenti per la previdenza integrativa e complementare, non saranno addebitate al consulente del lavoro commissioni in percentuale sui contributi versati, non verranno effettuati prelievi sul rendimento annuale e non ci saranno costi per la trasformazione della rendita in capitale né spese di gestione.
Inoltre il versamento di contributi facoltativi aggiuntivi comporta vantaggi di natura fiscale. Infatti, tale contributo è interamente deducibile dal reddito, senza alcun tetto massimo. Effettuando il versamento entro il 31 dicembre 2018, il consulente del lavoro potrà fruire delle deduzioni già con la dichiarazione del 2019.
Al raggiungimento dei requisiti per il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia, vecchiaia anticipata o inabilità, se sono stati effettuati versamenti a titolo di contribuzione facoltativa aggiuntiva, si ha diritto ad una pensione aggiuntiva alla pensione base, calcolata con il metodo contributivo.
La quota di pensione è reversibile ai superstiti, alle condizioni e nella misura della pensione base, così come nel caso di decesso dell’iscritto prima del pensionamento, i superstiti che hanno diritto alla pensione indiretta si vedranno liquidare dall’Enpacl anche la quota di pensione derivante dalla modularità.
Infine si ricorda che la maggior quota di pensione derivante dai versamenti per modularità, è liquidata d’ufficio con la stessa decorrenza e le stesse modalità della pensione base.
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