Consulenti del lavoro con esclusiva per la tenuta dei documenti aziendali
A cura della redazione

Il TAR Piemonte, con la sentenza 18/06/2009 n.1738, ha annullato la delibera della Camera di commercio di Torino del 28/02/1980 n.119 con la quale era stato adottato il regolamento per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti per la tenuta e la regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti la materia del lavoro, della previdenza e dell'assistenza sociale, con la conseguenza che devono ritenersi abilitati alla tenuta dei documenti aziendali solo i consulenti del lavoro e gli altri soggetti individuati dalla L. 12/1979.
Infatti secondo i giudici amministrativi quest'ultima disposizione normativa sancisce per i consulenti del lavoro un regime di riserva di attività relativamente alla tenuta e alla regolarizzazione dei documenti previsti dalle norme disciplinanti i settori del lavoro.
Più precisamente nell'espressione "tutti gli adempimenti in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza" prevista dalla legge 12/79 cui sono abilitati i consulenti del lavoro, rientrano anche le attività di tenuta e regolarizzazione dei documenti riferiti a tali materie.
Il fatto poi che il Ministero del lavoro, con il decreto 29/12/1979, abbia approvato i diversi regolamenti tipo delle Camere di Commercio non fa venir meno il contrasto con la legge 12/1979 istitutiva della riserva di cui sopra, Ne consegue che anche il decreto ministeriale deve ritenersi annullato per contrasto con la norma di legge nella parte specifica (categoria XXIII, sub-categoria 9bis).
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