Il Ministero del lavoro, con la nota 17/09/2007 n.25, rispondendo ad un'istanza di interpello, ha chiarito che i Consorzi di bonifica nella loro qualità di enti pubblici economici esentati dall'obbligo di versare i contributi CUAF relativamente al proprio personale non avente la qualifica di operai, non può beneficiare dell'esonero pari all'1% dei contributi dovuti alla gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti ex art. 1 cc. 361 e 362 L. 266/2005.

Secondo il Ministero infatti il beneficio previsto dalla Finanziaria 2006 ha la finalità non di ridurre genericamente la contribuzione dovuta da qualsiasi datore di lavoro, ma quella di inserirsi nell'ambito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina delle prestazioni temporanee a carico della gestione ex art. 24 L. 88/1989.

Tale processo di armonizzazione viene operato mediante la riduzione della disparità tra i soggetti contribuenti, alcuni obbligati alla contribuzione CUAF ed altri esenti da tale contribuzione, attraverso il beneficio predetto.