Consiglio dei Ministri: ok al DDL sul welfare
A cura della redazione
Pensioni - Il Disegno di legge prevede una modifica sostanziale alla riforma "Maroni", superando il cosiddetto "Scalone" per passare a un più graduale innalzamento dei requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità, in particolare:
a) Lavoratori dipendenti
Periodo |
Contributi (anni) |
Età anagrafica (anni) |
Coefficiente contributi - età anagrafica |
Dal 1°-1-2008 al 30-6-2009 |
35 |
58 |
93 |
Dal 1°-7-2009 al 31-12-2010 |
36 |
59 |
95 |
Dal 1°-1-2011 al 31-12-2012 |
36 |
60 |
96 |
Dal 1°-1-2013 |
36 |
61 |
97 |
Periodo |
Contributi (anni) |
Età anagrafica (anni) |
Coefficiente contributi - età anagrafica |
Dal 1°-1-2008 al 30-6-2009 |
35 |
59 |
94 |
Dal 1°-7-2009 al 31-12-2010 |
36 |
60 |
96 |
Dal 1°-1-2011 al 31-12-2012 |
36 |
61 |
97 |
Dal 1°-1-2013 |
36 |
62 |
98 |
In ogni caso il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall'età anagrafica, in presenza di un requisito di anzianità contributiva di almeno 40 anni.
d) Lavori usuranti
Sono previste agevolazioni per i soggetti adibiti alle attività c.d. usuranti (Il Governo è delegato a emanare un apposito provvedimento)
Previdenza e contributi
Aliquota IVS a carico lavoratore (art. 2) - A decorrere dal 1/01/2011 è previsto che l'aliquota IVS a carico del dipendente salga di 0,09 punti percentuali (attestandosi in via generale al 9,28%). Dalla medesima data salirà di pari valore la contribuzione dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti, mezzadri e coloni e iscritti alla gestione separata).
Detto incremento potrà essere rivisto qualora intervengano effettive economie per lo Stato dal processo di riorganizzazione degli enti previdenziali.
Pensioni e rivalutazione automatica (art. 5) - La rivalutazione annua e automatica delle pensioni non sarà concessa, per il 2008, se la disposizione verrà confermata, ai pensionati con pensione superiore a 8 volte il minimo.
Settore edile (art. 14) - Viene previsto il ripristino dello sconto contributivo, per il settore edile, dell'11,5%, ovvero diversa aliquota. Sarà compito del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, determinare annualmente l'esatto valore.
Settore agricolo (art. 16) - Viene prevista l'introduzione sperimentale, per l'anno 2008, di un credito d'imposta pari a 1 euro ovvero 0,30 euro per ogni giornata lavorativa ulteriore rispetto a quelle dell'anno precedente, rispettivamente nelle aree Obiettivo 1 e Obiettivo 2.
Viene altresì prevista una riduzione in misura non superiore al 20% dei premi INAIL dovuti dai datori di lavoro agricolo (con almeno 2 anni di attività) in regola con le norme in materia di sicurezza e che non abbiano avuto infortuni nel biennio precedente la richiesta del beneficio.
Inoltre si prevede, con decorrenza 1/01/2008, una riduzione dell'aliquota di disoccupazione da 2,75% a 2,45%, ma la differenza di 0,30% verrà destinata alla formazione dei lavoratori (ai fini dei costi l'operazione risulterà quindi neutra).
L'art. 20 prevede invece una procedura di compensazione degli aiuti comunitari con i debiti contributivi.
Decontribuzione (artt. 22 e 23) - Viene disposta l'abrogazione dell'attuale meccanismo di decontribuzione delle retribuzioni variabili di secondo livello (art. 2, D.L. 67/1997, L. 135/1997), per introdurne uno nuovo basato sulla preventiva domanda al Ministero del Lavoro e nel limite delle risorse finanziarie preordinate allo scopo.
Le nuove regole, previa domanda, saranno:
- Presenza di un accordo collettivo di secondo livello (territoriale o aziendale)
- Le retribuzioni oggetto di decontribuzione saranno quelle variabili (retribuzioni di cui è incerta la corresponsione)
- La decontribuzione massima sarà pari al 5% della retribuzione contrattuale percepita dal lavoratore. La riduzione contributiva per il datore di lavoro sarà però di 25 punti percentuali mentre per il lavoratore sarà pari alla contribuzione a suo carico.
Le disposizioni attuative saranno contenute in un apposito decreto ministeriale.
L'art. 23 prevede altresì una detassazione dei premi di risultato, vale a dire che il Ministero dell'Economia dovrà definire un regolamento che preveda l'esclusione dalla base imponibile fiscale delle somme interessate a decontribuzione, entro il limite di copertura finanziaria preordinato allo scopo.
Contributo sul lavoro straordinario (art. 24) - Viene prevista, con decorrenza 1/01/2008, la soppressione del contributo aggiuntivo dovuto sul lavoro straordinario.
Riscatto corsi di laurea (art. 27) - Viene stabilita la possibilità di riscattare il corso di laurea anche se il soggetto non risulta iscritto ad alcuna forma di previdenza obbligatoria o che lo stesso non abbia ancora iniziato l'attività lavorativa.
Iscritti alla gestione separata INPS (art. 28) - Viene previsto un nuovo adeguamento contributivo per i soggetti (collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, amministratori, lavoratori autonomi occasionali, venditori porta a porta e associati in partecipazione) iscritti alla gestione separata INPS, in particolare
- Soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria: 24% dal 2008; 25% dal 2009; 26% dal 2010 (si dovrà aggiungere lo 0,50% per le assistenze);
- Soggetti già iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria: 17% dal 2008.
Resta ferma la ripartizione del contributo tra le parti, vale a dire 2/3 committente e 1/3 lavoratore (per gli associati in partecipazione: 55% associante e 45% associato).
Rapporti di lavoro
Ammortizzatori sociali (artt. 8 e 15) - E' prevista l'elevazione sia del periodo di disoccupazione sia della relativa indennità, in particolare:
- disoccupazione ordinaria: 8 mesi per i soggetti con meno di 50 anni e 12 mesi per quelli con età pari o superiore a 50 anni; la contribuzione figurativa è riconosciuta per l'intero periodo; l'indennità sarà pari al 60% della retribuzione per i primi 6 mesi, al 50% per i successivi 2 mesi, al 40% per gli ulteriori mesi.
- disoccupazione requisiti ridotti: l'indennità sarà pari al 35% della retribuzione per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi fino a un massimo di 180 giorni. Il diritto all'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno (non superiore alla differenza tra 360, diminuito delle eventuali giornate di disoccupazione, e le giornate di lavoro prestate;
- disoccupazione agricola (art. 15) - l'indennità è fissata nella misura del 40% e sarà corrisposta per il numero di giorni di iscrizione negli elenchi nominativi entro il limite di 365 giornate.
Dal 1° gennaio 2008, la rivalutazione dei massimali di CIGS avverrà al 100% (a non più nella misura dell'80%).
Viene altresì affidata una delega al Governo (tempo 12 mesi) per riformare il sistema degli ammortizzatori sociali.
Mercato del lavoro (art. 9) - E' affidata al Governo una delega (tempo 12 mesi) finalizzata al riordino della normativa in materia di:
- Servizi per l'impiego
- Incentivi all'occupazione (per incrementi occupazionali; per le donne; per i part time; LSU; contratto di reinserimento)
- Apprendistato (individuazione degli standard nazionale per la formazione).
Disabili (art. 10) - Viene predisposta la modifica alla legge 68/1999 in materia di convenzioni di inserimento temporaneo lavorativo dei disabili che permettono di assumere disabili e distaccati in strutture esterne alle quali il datore di lavoro si impegna a fornire commesse di lavoro (1 disabile se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti; massimo il 30% dei lavoratori disabili da assumere se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti).
Viene altresì proposta una modifica al sistema di incentivazione previsto dalla citata legge 68/1999 per l'assunzione di soggetti con elevata riduzione della capacità lavorativa, in particolare:
- Contributi pari al 60% del costo salariale se il lavoratore disabile ha una riduzione di capacità lavorativa superiore al 79%;
- Contributi pari al 25% del costo salariale se il lavoratore disabile ha una riduzione di capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%;
Le assunzioni devono essere a tempo indeterminato.
Contratto a termine (art. 11) - In caso di successione di contratti a termine, per lo svolgimento delle medesime mansioni presso lo stesso datore di lavoro e qualora il rapporto di lavoro superi complessivamente 36 mesi (comprese quindi proroghe e rinnovi) lo stesso verrà considerato a tempo indeterminato.
In deroga alle predette disposizioni risulta possibile proseguire, con un nuovo contratto a termine (una sola volta) a condizione che la stipula del contratto avvenga presso la DPL.
Il lavoratore a termine (superiore a 6 mesi) ha il diritto di precedenza nelle assunzioni (nei 12 mesi successivi la scadenza del contratto) a tempo indeterminato.
Non saranno più escluse dalla limitazione quantitativa dei contratti a termine stipulabili, i contratti con le clausole "intensificazione attività produttiva" e "per specifici spettacoli".
Part time (art. 12) - Viene previsto che le clausole elastiche e flessibili, apponibili al contratto part time, debbano essere stabilite dai contratti collettivi e quindi non più per semplice accordo tra le parti, in ogni caso viene richiesto l'accordo del lavoratore.
Viene altresì previsto un diritto di precedenza alla trasformazione del contratto a tempo pieno al lavoratore che in precedenza ha trasformato il rapporto da tempo pieno a tempo parziale.
Intermittente (art. 13) - Viene stabilita l'abrogazione di tale tipologia contrattuale.
Misure per i giovani (art. 25) - Il provvedimento istituisce un fondo per il credito, che prevede un accesso al finanziamento agevolato, per i giovani con attività lavorative intermittente.
Occupazione femminile (art. 29) - Viene prevista una delega al Governo (tempo 12 mesi) per l'emanazione di decreti legislativi finalizzati a riordinare la normativa in materia di occupazione femminile (tra questi: incentivi all'occupazione femminile; lavoro a tempo parziale; parità di trattamento; sviluppo dell'imprenditoria femminile).
Riproduzione riservata ©