Il Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2007 ha approvato tra gli altri provvedimenti anche il DDL sul welfare che recepisce l'accordo Governo - parti sociali del 23 luglio 2007.
Pensioni - Il Disegno di legge prevede una modifica sostanziale alla riforma "Maroni", superando il cosiddetto "Scalone" per passare a un più graduale innalzamento dei requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità, in particolare:
a) Lavoratori dipendenti

 

Periodo

Contributi

(anni)

Età anagrafica

(anni)

Coefficiente contributi -

età anagrafica

Dal 1°-1-2008 al 30-6-2009

35

58

93

Dal 1°-7-2009 al 31-12-2010

36

59

95

Dal 1°-1-2011 al 31-12-2012

36

60

96

Dal 1°-1-2013

36

61

97

 

b) Lavoratori autonomi

 

Periodo

Contributi

(anni)

Età anagrafica

(anni)

Coefficiente contributi -

età anagrafica

Dal 1°-1-2008 al 30-6-2009

35

59

94

Dal 1°-7-2009 al 31-12-2010

36

60

96

Dal 1°-1-2011 al 31-12-2012

36

61

97

Dal 1°-1-2013

36

62

98

 

c) Per tutti
In ogni caso il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall'età anagrafica, in presenza di un requisito di anzianità contributiva di almeno 40 anni.
d) Lavori usuranti
Sono previste agevolazioni per i soggetti adibiti alle attività c.d. usuranti (Il Governo è delegato a emanare un apposito provvedimento)
Previdenza e contributi
Aliquota IVS a carico lavoratore (art. 2) - A decorrere dal 1/01/2011 è previsto che l'aliquota IVS a carico del dipendente salga di 0,09 punti percentuali (attestandosi in via generale al 9,28%). Dalla medesima data salirà di pari valore la contribuzione dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti, mezzadri e coloni e iscritti alla gestione separata).
Detto incremento potrà essere rivisto qualora intervengano effettive economie per lo Stato dal processo di riorganizzazione degli enti previdenziali.
Pensioni e rivalutazione automatica (art. 5) - La rivalutazione annua e automatica delle pensioni non sarà concessa, per il 2008, se la disposizione verrà confermata, ai pensionati con pensione superiore a 8 volte il minimo.
Settore edile (art. 14) - Viene previsto il ripristino dello sconto contributivo, per il settore edile, dell'11,5%, ovvero diversa aliquota. Sarà compito del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, determinare annualmente l'esatto valore.
Settore agricolo (art. 16) - Viene prevista l'introduzione sperimentale, per l'anno 2008, di un credito d'imposta pari a 1 euro ovvero 0,30 euro per ogni giornata lavorativa ulteriore rispetto a quelle dell'anno precedente, rispettivamente nelle aree Obiettivo 1 e Obiettivo 2.
Viene altresì prevista una riduzione in misura non superiore al 20% dei premi INAIL dovuti dai datori di lavoro agricolo (con almeno 2 anni di attività) in regola con le norme in materia di sicurezza e che non abbiano avuto infortuni nel biennio precedente la richiesta del beneficio.
Inoltre si prevede, con decorrenza 1/01/2008, una riduzione dell'aliquota di disoccupazione da 2,75% a 2,45%, ma la differenza di 0,30% verrà destinata alla formazione dei lavoratori (ai fini dei costi l'operazione risulterà quindi neutra).
L'art. 20 prevede invece una procedura di compensazione degli aiuti comunitari con i debiti contributivi.
Decontribuzione (artt. 22 e 23) - Viene disposta l'abrogazione dell'attuale meccanismo di decontribuzione delle retribuzioni variabili di secondo livello (art. 2, D.L. 67/1997, L. 135/1997), per introdurne uno nuovo basato sulla preventiva domanda al Ministero del Lavoro e nel limite delle risorse finanziarie preordinate allo scopo.
Le nuove regole, previa domanda, saranno:
- Presenza di un accordo collettivo di secondo livello (territoriale o aziendale)
- Le retribuzioni oggetto di decontribuzione saranno quelle variabili (retribuzioni di cui è incerta la corresponsione)
- La decontribuzione massima sarà pari al 5% della retribuzione contrattuale percepita dal lavoratore. La riduzione contributiva per il datore di lavoro sarà però di 25 punti percentuali mentre per il lavoratore sarà pari alla contribuzione a suo carico.
Le disposizioni attuative saranno contenute in un apposito decreto ministeriale.
L'art. 23 prevede altresì una detassazione dei premi di risultato, vale a dire che il Ministero dell'Economia dovrà definire un regolamento che preveda l'esclusione dalla base imponibile fiscale delle somme interessate a decontribuzione, entro il limite di copertura finanziaria preordinato allo scopo.
Contributo sul lavoro straordinario (art. 24) - Viene prevista, con decorrenza 1/01/2008, la soppressione del contributo aggiuntivo dovuto sul lavoro straordinario.
Riscatto corsi di laurea (art. 27) - Viene stabilita la possibilità di riscattare il corso di laurea anche se il soggetto non risulta iscritto ad alcuna forma di previdenza obbligatoria o che lo stesso non abbia ancora iniziato l'attività lavorativa.
Iscritti alla gestione separata INPS (art. 28) - Viene previsto un nuovo adeguamento contributivo per i soggetti (collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, amministratori, lavoratori autonomi occasionali, venditori porta a porta e associati in partecipazione) iscritti alla gestione separata INPS, in particolare
-  Soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria: 24% dal 2008; 25% dal 2009; 26% dal 2010 (si dovrà aggiungere lo 0,50% per le assistenze);
-  Soggetti già iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria: 17% dal 2008.
Resta ferma la ripartizione del contributo tra le parti, vale a dire 2/3 committente e 1/3 lavoratore (per gli associati in partecipazione: 55% associante e 45% associato).
Rapporti di lavoro
Ammortizzatori sociali (artt. 8 e 15) - E' prevista l'elevazione sia del periodo di disoccupazione sia della relativa indennità, in particolare:
- disoccupazione ordinaria: 8 mesi per i soggetti con meno di 50 anni e 12 mesi per quelli con età pari o superiore a 50 anni; la contribuzione figurativa è riconosciuta per l'intero periodo; l'indennità sarà pari al 60% della retribuzione per i primi 6 mesi, al 50% per i successivi 2 mesi, al 40% per gli ulteriori mesi.
- disoccupazione requisiti ridotti: l'indennità sarà pari al 35% della retribuzione per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi fino a un massimo di 180 giorni. Il diritto all'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno (non superiore alla differenza tra 360, diminuito delle eventuali giornate di disoccupazione, e le giornate di lavoro prestate;
- disoccupazione agricola (art. 15) - l'indennità è fissata nella misura del 40% e sarà corrisposta per il numero di giorni di iscrizione negli elenchi nominativi entro il limite di 365 giornate.
Dal 1° gennaio 2008, la rivalutazione dei massimali di CIGS avverrà al 100% (a non più nella misura dell'80%).
Viene altresì affidata una delega al Governo (tempo 12 mesi) per riformare il sistema degli ammortizzatori sociali.
Mercato del lavoro (art. 9) - E' affidata al Governo una delega (tempo 12 mesi) finalizzata al riordino della normativa in materia di:
-  Servizi per l'impiego
- Incentivi all'occupazione (per incrementi occupazionali; per le donne; per i part time; LSU; contratto di reinserimento)
- Apprendistato (individuazione degli standard nazionale per la formazione).
Disabili (art. 10) - Viene predisposta la modifica alla legge 68/1999 in materia di convenzioni di inserimento temporaneo lavorativo dei disabili che permettono di assumere disabili e distaccati in strutture esterne alle quali il datore di lavoro si impegna a fornire commesse di lavoro (1 disabile se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti; massimo il 30% dei lavoratori disabili da assumere se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti).
Viene altresì proposta una modifica al sistema di incentivazione previsto dalla citata legge 68/1999 per l'assunzione di soggetti con elevata riduzione della capacità lavorativa, in particolare:
- Contributi pari al 60% del costo salariale se il lavoratore disabile ha una riduzione di capacità lavorativa superiore al 79%;
- Contributi pari al 25% del costo salariale se il lavoratore disabile ha una riduzione di capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%;
Le assunzioni devono essere a tempo indeterminato.
Contratto a termine (art. 11) - In caso di successione di contratti a termine, per lo svolgimento delle medesime mansioni presso lo stesso datore di lavoro e qualora il rapporto di lavoro superi complessivamente 36 mesi (comprese quindi proroghe e rinnovi) lo stesso verrà considerato a tempo indeterminato.
In deroga alle predette disposizioni risulta possibile proseguire, con un nuovo contratto a termine (una sola volta) a condizione che la stipula del contratto avvenga presso la DPL.
Il lavoratore a termine (superiore a 6 mesi) ha il diritto di precedenza nelle assunzioni (nei 12 mesi successivi la scadenza del contratto) a tempo indeterminato.
Non saranno più escluse dalla limitazione quantitativa dei contratti a termine stipulabili, i contratti con le clausole "intensificazione attività produttiva" e "per specifici spettacoli".
Part time (art. 12) - Viene previsto che le clausole elastiche e flessibili, apponibili al contratto part time, debbano essere stabilite dai contratti collettivi e quindi non più per semplice accordo tra le parti, in ogni caso viene richiesto l'accordo del lavoratore.
Viene altresì previsto un diritto di precedenza alla trasformazione del contratto a tempo pieno al lavoratore che in precedenza ha trasformato il rapporto da tempo pieno a tempo parziale.
Intermittente (art. 13) - Viene stabilita l'abrogazione di tale tipologia contrattuale.
Misure per i giovani (art. 25) - Il provvedimento istituisce un fondo per il credito, che prevede un accesso al finanziamento agevolato, per i giovani con attività lavorative intermittente.
Occupazione femminile (art. 29) - Viene prevista una delega al Governo (tempo 12 mesi) per l'emanazione di decreti legislativi finalizzati a riordinare la normativa in materia di occupazione femminile (tra questi: incentivi all'occupazione femminile; lavoro a tempo parziale; parità di trattamento; sviluppo dell'imprenditoria femminile).