L’INPS, con il messaggio n. 3884 del 6 novembre 2023, ha fornito le istruzioni per il conguaglio di fine anno dei fringe benefit, nonché alcune precisazioni in merito all’imponibilità del bonus carburante di cui all’art. 1 del D.L. n. 5/2023.

Si deve innanzitutto ricordare che l’art. 40 del D.L. n. 48/2023 (L. n. 85/2023) ha previsto, per il periodo d’imposta 2023, l’elevazione a 3.000 euro della soglia di esenzione dei fringe benefit, comprensiva anche di eventuali rimborsi/pagamenti delle utenze domestiche, per i lavoratori genitori di figli a carico, al sussistere delle altre condizioni richieste dalla richiamata norma. Resta invece ferma, per gli altri lavoratori, l’applicazione dell’ordinario limite di esenzione di 258,23 euro, senza possibilità di farvi confluire i rimborsi/pagamenti delle utenze.

Conguaglio a debito dei fringe benefit

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore e le somme relative ai fringe benefit risultino superiori ai limiti di esenzione (3.000 euro o 258,23 euro), il datore di lavoro dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente. Per la determinazione dei limiti si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro, anche se, ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite previsto, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits da lui erogati.

Ai fini dell’assoggettamento, il datore porterà in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei fringe benefits corrisposti nel periodo d'imposta 2023 non assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno, qualora risulti superiore alle soglie di esenzione. Provvederà poi a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.

Conguaglio a credito dei fringe benefit

Diversamente, se in sede di conguaglio il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore ai limiti e il datore deve provvedere al recupero della quota di fringe benefit erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione, potrà procedere con due modalità alternative:

  • con l’utilizzo delle variabili di seguito elencate, applicabili esclusivamente nelle denunce di competenza dicembre 2023;
  • in alternativa, con dei flussi di regolarizzazione per ciascuna mensilità di competenza interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del fringe benefit.

Le variabili (sezione <VarRetributive>), che, come predetto, saranno utilizzabili solo nella denuncia di competenza dicembre 2023, dovranno essere esposte per ciascuna competenza dell’anno interessata da fringe benefit, che dovrà essere valorizzata singolarmente in <AnnoMeseVarRetr>. Si tratta, nel dettaglio delle seguenti variabili:

  • FRIBEN: da utilizzare per la competenza specifica, indicata in <AnnoMeseVarRetr>, in cui è presente un imponibile da abbattere riferito all’importo del fringe benefit per la medesima mensilità di competenza. L’imponibile originario della competenza specifica deve essere maggiore uguale all’importo presente in <ImponibileVarRetr>, altrimenti in fase delle verifiche e dei controlli successivi, l’effetto della variabile per la competenza indicata sarà annullato, ripristinando la denuncia in essere;
  • FRBDIM: da utilizzare, eventualmente congiuntamente a FRIBEN, nel caso in cui per la competenza specifica ci sia eccedenza massimale. Se l’eccedenza massimale per la competenza <AnnoMeseVarRetr>: (1) è maggiore uguale dell’importo del fringe benefit per la medesima competenza, va utilizzata esclusivamente tale variabile retributiva, senza utilizzare la variabile FRIBEN, per abbattere l’importo del fringe benefit; (2) è minore dell’importo del fringe benefit per la medesima competenza, si utilizza tale variabile per annullare l’eccedenza massimale e la variabile FRIBEN per abbattere la parte restante dell’importo del fringe benefit, con la considerazione riportata nella nota del punto precedente;
  • FRBMAS: da utilizzare per riportare parte dell’eccedenza massimale, presente nelle denunce di competenze successive a quelle interessate dai fringe benefit, nell’imponibile, per effetto della diminuzione degli imponibili delle competenze precedenti. A titolo esemplificativo, se viene ridotto l’imponibile di un importo pari a “X” nelle specifiche competenze interessate, nelle competenze successive, ove sia presente l’eccedenza massimale, parte di questa, fino a un importo pari a “X”, dovrà essere riportata nell’imponibile, a partire dalla prima competenza utile. A tale fine, l’Istituto effettuerà verifiche e controlli successivi.Dove richiesto deve essere valorizzato opportunamente, per la competenza specifica, il contributo in <ContributoVarRetr>.

Diverse sono invece le istruzioni fornite per l’esposizione dei dati nella sezione “PosAgri”.

Bonus carburante

L’istituto ricorda innanzitutto che il “bonus carburante” riconosciuto per il 2023 ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 5/2023 costituisce un’ulteriore agevolazione – con efficacia ai soli fini fiscali – rispetto all’esenzione dei fringe benefit.

Secondo l’istituto, ne consegue che la quota relativa ai buoni benzina (ovvero l’intero importo) fino a 200 euro, esente fiscalmente in quanto imputabile al “bonus carburante” che, in considerazione del valore degli ulteriori benefit ceduti, risulti eccedente la soglia di 3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico di cui all’articolo 40, comma 1, o, risulti eccedente la soglia di 258,23 euro per i lavoratori dipendenti di cui al comma 2 del medesimo articolo, è sempre assoggettata a contribuzione previdenziale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 5/2023. Di contro, la quota relativa ai buoni benzina imputabile al “bonus carburante” eventualmente confluita nell’importo ancora capiente degli altri benefit (comprensiva di eventuali ulteriori buoni benzina) resta esclusa dalla base imponibile ai fini contributivi.