Conguagli contributivi anche con la denuncia di competenza “gennaio 2023”
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 139 del 31 dicembre 2022, ha fornito le indicazioni lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative all’anno 2022, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.
In particolare, sono state illustrate le modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:
1) elementi variabili della retribuzione, ai sensi del decreto del Ministro del Lavoro 7 ottobre 1993;
2) massimale contributivo e pensionabile, di cui all’art. 2, c. 18, della L. 335/1995;
3) contributo aggiuntivo IVS 1%, di cui all’art. 3-ter del D.L. 384/1992 (L. 438/1992);
4) conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito della fruizione delle stesse;
5) “fringe benefits” esenti non superiori al limite di € 258,23 (innalzato a € 3.000,00 per l’anno 2022) nel periodo d'imposta (art. 51, c. 3, del TUIR) per la quale si rinvia al messaggio 4616/2022;
6) auto aziendali ad uso promiscuo;
7) prestiti ai dipendenti;
8) conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
9) rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
10) gestione delle operazioni societarie.
I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2022” (scadenza di pagamento 16 gennaio 2023), anche con quella di competenza di “gennaio 2023” (scadenza di pagamento 16 febbraio 2023), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.
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