L’INPS, con la circolare n. 108 del 23 dicembre 2024, ha fornito le indicazioni per le operazioni di conguaglio, relative all’anno 2024, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.

In particolare la circolare prevede:

-             il valore del massimale previsto dall’articolo 2  della L.335/1995 nella misura di 119.650,00 euro e le relative modalità di calcolo;

-             il valore del contributo aggiuntivo IVS dell’1% pari a 55.008,00 euro (rapportato a mese 4.584,00 euro) e le relative modalità di calcolo.

-             l’assoggettamento a contribuzione delle ferie non godute e le modalità per il recupero della contribuzione nel momento della fruizione;

-             il doppio limite dei fringe benefits che, per l’anno 2024, per i lavoratori con figli a carico è pari a 2.000 euro mentre per tutti gli altri è pari a 1000 euro.

-             che, se a seguito della variazione della retribuzione imponibile per l’applicazione della disciplina dei fringe, si debba procedere sia al recupero sia al versamento delle quote di esonero IVS 6/7% attraverso l’invio di flussi regolarizzativi.

-             la disciplina delle mance elargite ai lavoratori del settore privato impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 1 c. da 58 a 62 della Legge n.197/2022).

-             le regole per i conguagli dei versamenti delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria.  

-             il calcolo della rivalutazione annuale del TFR quando è destinato al Fondo di Tesoreria.

-             la disposizione legata alla normativa dei prestiti ai dipendenti (Legge n. 191 del 15 dicembre 2023).

Infine, la circolare specifica che il termine ultimo per effettuare i conguagli è quello previsto per la denuncia contributiva di competenza “gennaio 2025” mentre per effettuare i conguagli relativi alle quote di TFR versato a Fondo Tesoreria il termine è fissato con la denuncia di competenza “febbraio 2025”.