L'INPS, con la circolare 83/2003 riepiloga le disposizioni relative alla corretta compilazione del mod. DM 10/2 (fornendo la relativa codifica) a seguito della confluenza dell'INPDAI nell'INPS (art. 42, L. 289/2002) per i dirigenti industriali. L'INPS con la medesima circolare fornisce inoltre le seguenti precisazioni: - la base imponibile ai fini contributivi IVS (compreso il contributo aggiuntivo 1% a carico dirigente), dal 1° gennaio 2003, non deve più sottostare al massimale INPDAI (art. 3, c. 7, D. Lgs. 181/1997) e quindi coincide con quella delle altre contribuzioni minori, fatta eccezione per i dirigenti privi di anzianità contributiva al 31/12/1995 (ovvero per i lavoratori che possono esercitare l'opzione per la pensione con il sistema contributivi) per i quali continua invece a valere (così come per tutti gli altri dipendenti che si trovano nella medesima situazione) il massimale contributivo e pensionabile di cui all'art. 2, c. 18, della L. 335/1995 (per il 2003 pari a ? 80.391, non frazionabile); - nella determinazione della base imponibile occorre altresì rispettare la disciplina in materia di minimali, vale a dire sia quello contrattuale (art. 1, L. 389/89) sia quello legale (per il 2003: ? 105,69/giorno - circ. INPS n. 26/2003); - le nuove assunzioni e/o le nuove nomine non devono essere comunicate all'INPS con le regole del soppresso ente INPDAI, i datori di lavoro denunceranno le retribuzioni mensilmente (ai fini contributivi) con il mod. DM 10/2 e attiveranno le singole posizioni individuali attraverso la dichiarazione annuale di mod. 770/semplificato. Non deve, altresì, essere comunicata all'INPS la cessazione del rapporto di lavoro né il trasferimento all'estero né il relativo rimpatrio (anche tali informazioni confluiranno nella denuncia annuale); - i contributi relativi a tutti i dirigenti industriali, a partire dal periodo di paga del mese di gennaio 2003, devono essere versati, unitamente agli altri contributi INPS (saldo derivante dal mod. DM 10/2), con il mod. F24 - sezione INPS - causale contributo "DM10" in corrispondenza della matricola azienda INPS già utilizzata, fino al 31-12-2002, per il versamento delle contribuzioni minori.