Confindustria : le novità della manovra correttiva
A cura della redazione
Confindustria, con la circolare n. 19330 del 28 luglio 2010, ha fornito alcune osservazioni in merito al maxiemendamento presentato dal Governo in data 15.7 u.s.
In particolare si segnalano le seguenti:
- Le disposizioni previste nel comma 1 dell'art. 29, riguardo alla procedura di riscossione delle imposte sui redditi e dell'IVA, attribuiscono valore di titolo esecutivo direttamente all'avviso di accertamento ed ai provvedimenti di irrogazione delle sanzioni (notificati a decorrere dal 1° luglio 2011 e relativi a periodi di imposta 2007 e successivi), nonché agli atti eventualmente successivi che rideterminano gli importi accertati.
Per effetto della nuova disciplina, l'agente della riscossione non dovrà più attendere la formazione dei ruoli e la notifica delle cartelle di pagamento per procedere all'esecuzione forzata nei confronti del contribuente, potendo agire per il recupero delle imposte accertate sin dal 90° giorno successivo a quello di notifica dell'avviso di accertamento.
Con il maxiemendamento, è stata modificata la disposizione che prevedeva l'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento già all'atto della notifica. L'efficacia esecutiva scatta ora solo dopo che sono decorsi 60 giorni dalla notifica dell'avviso.
- Il decreto prevede che le imprese residenti in un altro paese UE che intraprendano in Italia nuove attività economiche possano chiedere che sia loro applicata la normativa tributaria di uno degli Stati membri della UE, previo interpello all'Amministrazione finanziaria secondo la procedura di ruling internazionale. Tale normativa tributaria potrà essere applicata anche a loro dipendenti e collaboratori.
Con il maxiemendamento, la disciplina è stata modificata, stabilendone una durata limitata ad un solo triennio e circoscrivendo l'attrazione alla sola normativa tributaria "statale". Di conseguenza, i beneficiari di tale regime di attrazione dovrebbero rimanere soggetti alle imposte locali, prima fra tutte l'IRAP.
È stato chiarito che deve trattarsi di nuove attività che non erano già state avviate alla data di entrata in vigore del D.L. e che sono effettivamente svolte in Italia.
L'obiettivo di attrarre in Italia le imprese di altri paesi europei è condivisibile, ma va attentamente valutata la compatibilità comunitaria della norma. A tale riguardo, si segnala che il governo ha già annunciato che ci sarà una verifica con la Commissione Europea. Analogamente dovranno essere attentamene valutate le modalità tecniche di applicazione.
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