Confindustria illustra le novità fiscali del mese di agosto
A cura della redazione
Confindustria, con la circolare n. 19334 del 3 settembre 2010, ha illustrato le principali novità fiscali di interesse per le imprese relative al mese di agosto 2010.
Tra tutte si segnalano le seguenti:
- il credito di imposta riconosciuto alle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci è stato stabilito nella misura del 38,50% per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate e del 77% per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate. Tale credito è commisurato all'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2010 per ciascun veicolo posseduto ed utilizzato per l'attività di autotrasporto di merci di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate.
I soggetti interessati, prima della fruizione del credito, dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui attestano che alla data del 30.6.2008 non versavano in condizioni di difficoltà; che non rientrano fra coloro che hanno ricevuto e non rimborsato aiuti di Stato che devono essere recuperati ed, inoltre, di beneficiare del credito di imposta nel rispetto dei limiti di aiuto di 500.000 euro nel triennio 2008-2010;
- sisma Abruzzo. L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti concernenti la ripresa degli adempimenti e dei versamenti per i soggetti colpiti dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009, distinguendo, in particolare, tra soggetti con domicilio fiscale nei c.d. "comuni fuori cratere" da quelli con domicilio nei c.d. "comuni del cratere".
Per i primi, la sospensione dei versamenti e degli adempimenti è stata disposta dal 6 aprile al 30 novembre 2009 e, con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (16.3.2010) sono state identificate le modalità di ripresa degli adempimenti e della riscossione. Tale Provvedimento ha stabilito: 1) la ripresa degli adempimenti diversi dai versamenti entro il mese di marzo 2010; 2) che i versamenti i cui termini scadevano nel corso del periodo di sospensione, fossero da effettuare mediante il pagamento di un massimo di 60 rate mensili di pari importo, senza aggravio di interessi e sanzioni, a decorre dal mese di giugno 2010. Inoltre, qualora il contribuente decidesse di versare le imposte con un numero di rate inferiore a 60, il versamento dovrà essere effettuato, a decorrere da giugno 2010 e in ognuno dei mesi successivi. In caso di tardivo o omesso versamento è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso.
Per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nel cratere, bisogna distinguere il caso dei soggetti beneficiari delle disposizioni di cui all'art. 39 del D.L. n. 78/2010, rispetto a tutti gli altri.
Per alcune tipologie di contribuenti, infatti, detto decreto ha prorogato al 20.12.2010 la sospensione degli adempimenti e dei versamenti, originariamente in scadenza il 30.6.2010. La proroga della sospensione al 20 dicembre trova, in particolare, applicazione nei confronti delle persone fisiche titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo e di soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d'affari (realizzato nell’anno 2009) superiore a 200.000 euro.
Sono quindi esclusi dal beneficio i titolari di redditi diversi da quelli espressamente indicati.
Ai sensi del comma 3-bis dell'art. 39 del D.L. n. 78/2010, la ripresa dei versamenti sospesi avviene mediante il pagamento di 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011. Entro il mese di gennaio 2011 sono, altresì, effettuati gli adempimenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione.
Per i soggetti diversi da quelli appena menzionati, con domicilio fiscale o sede operativa nei comuni del cratere la sospensione è cessata il 30.6.2010; per essi la ripresa degli adempimenti è stata stabilita a decorrere dall’1.7.2010.
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