Per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 St. Lav. è sufficiente che il comportamento tenuto dal datore di lavoro leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario uno specifico intento lesivo datoriale (Cass. 26/11/2007 n. 24581).

Infatti, precisano i giudici di legittimità, una condotta del datore di lavoro pur se lecita nella sua obiettività ben può presentare i caratteri dell'abuso del diritto esplicitandosi attraverso l'uso abnorme delle relative facoltà.