L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 3 del 5 gennaio 2020, ha precisato che le somme erogate dal datore di lavoro a rimborso dei contributi previdenziali volontari versati all’INPS al fine di completare il periodo necessario alla maturazione della pensione, da coloro che hanno aderito all’applicazione dell’orario ridotto di lavoro, per favorire il ricambio generazionale, concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Nell’istanza di interpello, in particolare, si fa presente che, in base al Contratto collettivo di lavoro siglato per incentivare il ricambio generazionale del personale, i dipendenti a due anni dalla pensione possono beneficiare di una riduzione dell’orario di lavoro.

Coloro che optano in tal senso possono scegliere di versare autonomamente i contributi all'INPS per il periodo mancante alla maturazione della pensione, così da mantenere invariata la loro copertura previdenziale. Il datore di lavoro, dal canto suo, rimborsa al dipendente, tramite cedolino, la spesa sostenuta per la contribuzione volontaria.

 L’istante fornisce, inoltre, alcune precisazioni: l’intervento è di carattere assistenziale, perché aumenta il benessere del dipendente, rappresenta soltanto una restituzione di somme che l'ente riconosce ai propri dipendenti per le spese da questi sostenute anche nel suo interesse, il rimborso è periodico in quanto può essere chiesto dal dipendente ogni volta che effettua il versamento del contributo pur transitando nel cedolino paga, non rappresenta un corrispettivo in sostituzione del reddito o un risarcimento del danno o un arricchimento per il lavoratore, ma ha il solo scopo di mantenere invariata la copertura previdenziale del dipendente senza aggravarlo della spesa.