Concorre alla formazione del reddito il rimborso dei contributi volontari INPS
A cura della redazione

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 3 del 5 gennaio 2020, ha precisato che le somme erogate dal datore di lavoro a rimborso dei contributi previdenziali volontari versati all’INPS al fine di completare il periodo necessario alla maturazione della pensione, da coloro che hanno aderito all’applicazione dell’orario ridotto di lavoro, per favorire il ricambio generazionale, concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle entrate, un’azienda ha stipulato un Contratto collettivo di lavoro per incentivare il ricambio generazionale del personale, consentendo ai dipendenti a due anni dalla pensione di poter beneficiare di una riduzione dell’orario di lavoro.
Coloro che optano in tal senso possono scegliere di versare autonomamente i contributi all’INPS per il periodo mancante alla maturazione della pensione, così da mantenere invariata la loro copertura previdenziale. Il datore di lavoro, dal canto suo, rimborsa al dipendente, tramite cedolino, la spesa sostenuta per la contribuzione volontaria.
Secondo l’azienda deve escludersi la natura retributiva delle somme in esame, rimborsate al dipendente dal datore di lavoro, dato che non possono essere ricondotte all'articolo 51, primo comma, del TUIR, che sancisce il principio di omnicomprensività della retribuzione. L'Istante invece ritiene possibile l’applicazione dell'articolo 51, comma 2, lettera f), del TUIR atteso che, nel caso prospettato, lo strumento contrattuale si rivolge ad un gruppo omogeneo di dipendenti mirando ad incentivare il ricambio generazionale e l'assunzione di giovani, per migliorare i servizi offerti ai cittadini.
Di diverso avviso è la posizione dell’Agenzia delle entrate, secondo cui le disposizioni derogatorie del principio di onnicomprensività stabilito dal comma 1 dell'articolo 51 del TUIR, avendo carattere agevolativo, non sono estensibili a fattispecie diverse da quelle previste normativamente.
Ne consegue che non solo dette somme non possono ricadere nel campo di applicazione dell’art. 51, c. 2, lett. f) del TUIR, ma neppure nella lett. h) che prevede che non concorrono a formare il reddito «le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste». Premesso che tale disposizione, non contempla il "rimborso" dei contributi da parte del datore di lavoro di oneri sostenuti direttamente dal dipendente, l’Agenzia delle entrate sottolinea che sulla base di quanto in essa disposto, il datore di lavoro deve escludere dal reddito di lavoro dipendente solo i contributi per oneri di cui all'articolo 10 che ha trattenuto dalla retribuzione del dipendente.
Pertanto nel caso di specie, gli emolumenti corrisposti periodicamente dal datore di lavoro al dipendente a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti volontariamente, non possono rientrare nella disposizione di esclusione dal reddito di cui alla lettera h) citata, non essendo gli stessi sostenuti dal datore in sostituzione del dipendente.
Detti emolumenti, in conclusione, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro del dipendente, in base al principio di onnicomprensività previsto dal comma 1 del citato articolo 51 del TUIR. Resta inteso che il lavoratore potrà, ai sensi dell'articolo10, comma 1, lettera e) del TUIR portare in deduzione tali oneri.
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