Concordato preventivo omologato: DURC regolare anche con soddisfazione parziale dei crediti
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio 6/08/2015 n.5223, facendo seguito alla nota ministeriale 21/07/2015, ha ricordato che deve essere rilasciato il DURC anche alle imprese che hanno conseguito l’omologazione del concordato preventivo anche se il relativo piano non contempla l’integrale soddisfazione dei crediti INPS e INAIL muniti di privilegio.
Infatti poiché il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, può accadere che il decreto di omologazione non preveda l’integrale soddisfazione dei crediti previdenziali muniti di privilegio.
E’ per questo motivo che, anche se i crediti privilegiati INPS e INAIL risultano soddisfatti in misura parziale o retrocessi al rango di crediti chirografari in base al decreto di omologazione, trova applicazione l’art. 184 della Legge Fallimentare secondo cui il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso.
Pertanto, sostiene l’Istituto previdenziale, dopo il decreto di omologazione, pur in presenza di una parziale soddisfazione dei crediti previdenziali muniti di privilegio, e fino a quando non sia adempiuto il concordato, deve essere dichiarata la regolarità contributiva dato che si verifica la situazione prevista dal DM 30/01/2015 ossia la sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.
Questo perchè fino a quando non viene adempiuto il concordato, rispetto ai crediti privilegiati per la parte eccedente quella riconosciuta dal concordato omologato, l’Ente creditore non può attivarsi per il recupero né il debitore può procedere ad effettuare spontaneamente alcun pagamento giacché, al contrario, verrebbe violata la par condicio creditorum.
Quanto chiarito dal Ministero del lavoro con la nota di luglio 2015 consente all’INPS di ribadire che, in presenza di un piano concordatario che preveda la non integrale soddisfazione dei crediti previdenziali dell’Istituto, il voto contrario al piano stesso deve essere sempre espresso , o verbalmente nel corso dell’adunanza dei creditori ovvero attraverso una comunicazione formulata agli organi della procedura e al giudice delegato nei termini fissati per l’adunanza dei creditori. Si ricorda infatti che, ai sensi dell’art. 178, co. 4, L.F., la mancata espressione del voto equivale a consenso con conseguente possibile pregiudizio per il recupero dei crediti dell’Istituto.
Sempre secondo l’INPS l’unica ipotesi di accettazione del pagamento parziale dei propri crediti contributivi è quella prevista dalla circolare n. 38 del 15 marzo 2010 (cd. transazione sui crediti contributivi), emanata in attuazione dell’art. 182-ter L.F. e del Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 4 agosto 2009.
Resta fermo che, qualora i crediti risultino in carico presso sedi diverse, la sede presso la quale si svolge il procedimento dovrà dare tempestiva comunicazione alle altre sedi affinché, entro il termine previsto per l’esercizio del diritto di voto, possa essere definito puntualmente il valore dei crediti di pertinenza dell’Istituto.
Laddove, pur a fronte dell’espressione di voto sfavorevole, il concordato venga omologato, dovrà essere attivato il procedimento disciplinato dall’art. 183 L.F per ottenere la piena soddisfazione dei propri crediti proponendo reclamo contro il decreto di omologazione alla Corte di Appello. La regolarità dovrà essere attestata anche nelle more della definizione dell’eventuale reclamo di cui al predetto art. 183 L.F.
Infine, conclude il messaggio, l’INSP dovrà verificare che l’adempimento del piano concordatario omologato avvenga sempre entro il termine stabilito dal piano stesso ponendo in essere un costante presidio volto a garantire la soddisfazione dei crediti inseriti nel piano e, laddove si rilevi un comportamento non conforme, di interessare immediatamente gli uffici legali al fine della valutazione della sussistenza delle condizioni per l’attivazione del procedimento di risoluzione del concordato ai sensi del citato art. 186 L.F.
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