L’INPS, con il messaggio 26/11/2021 n.4184, ha precisato che l’esonero contributivo per lavoratori autonomi e professionisti previsto dalla Legge 178/2020, viene provvisoriamente riconosciuto, in attesa di successive verifiche svolte d’ufficio per attestare la regolarità contributiva.

Il Messaggio ribadisce che se l’istanza viene accolta, la contribuzione dovuta eccedente l’importo dell’esonero concesso deve essere versata entro il 29 dicembre 2021, data determinata applicando il termine di trenta giorni alla data predetta, giorno in cui sono resi disponibili nel cassetto previdenziale gli importi dell’esonero concesso.

Se la domanda viene rigettata, l’importo della contribuzione del 2021 che risulta scaduta alla data della verifica della regolarità contributiva, ove non versata, sarà richiesto con l’invito a regolarizzare la posizione.

Viene specificato, con riferimento alle posizioni dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e commercianti e alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri, che l’esonero ha ad oggetto solo la contribuzione 2021 con scadenza ordinaria di versamento entro la medesima annualità.

Pertanto, restano esclusi, in ogni caso, gli importi, pur compresi nella tariffazione 2021, di competenza di annualità pregresse il cui versamento doveva essere effettuato alle rispettive scadenze relative a ciascuna rata. Tali importi, in assenza di regolare versamento, saranno richiesti con l’invito a regolarizzare nella fase di attivazione della verifica di regolarità contributiva finalizzata al perfezionamento delle verifiche da effettuarsi successivamente alla comunicazione, anche parziale, di accoglimento.