La CNCE, il 27-05-2020, facendo seguito all’Accordo delle parti sociali sottoscritto in data 23 marzo 2020 (punto 4) e alla Comunicazione CNCE n. 715 del 17 aprile 2020, precisa, con espresso riferimento alle dilazioni di pagamento di cui al citato Accordo, che in via del tutto eccezionale, le Casse Edili/Edilcasse potranno procedere all'autorizzazione delle dilazioni di pagamento di cui sopra a fronte di alcune condizioni, tra cui che l'impresa richiedente deve essere in regola con i pagamenti (salvo il periodo di sospensione).

Inoltre nel caso di richiesta e concessione delle dilazioni in 4 rate, la prima rata (pari al 30% del totale) dovrà essere pagata entro il 31 maggio 2020, le restanti tre rate, di pari importo, fino alla concorrenza del totale dovuto, dovranno essere versate, rispettivamente, entro la fine dei successivi tre mesi.

Dovrà essere garantito il pagamento ai lavoratori della cartella di GNF prevista per luglio, secondo i tempi contrattualmente previsti e nel caso di mancato pagamento della prima rata, la Cassa dovrà attivarsi immediatamente nel recupero di quanto dovuto e, laddove sussistano i presupposti normativi, anche attraverso le procedure della responsabilità in solido.