Comunità Europea: l’Accordo SEE riguarda anche la Croazia
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 95 del 31 maggio 2017, ha fornito indicazioni in seguito all’estensione, alla Repubblica di Croazia, dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera e dell’Accordo SEE.
Con la Decisione del Consiglio dell’Unione europea dell’8 novembre 2016 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 31 del 4 febbraio 2017), è stato approvato il Protocollo all’Accordo tra la Comunità Europea, ciascuno dei suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo CH-UE), riguardante la partecipazione della Repubblica di Croazia quale parte contraente in seguito alla sua adesione all’Unione europea.
Pertanto, l’Accordo tra la Comunità europea e suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, è applicabile, dal 1° gennaio 2017, anche alla Repubblica di Croazia.
Ne consegue che, a decorrere dalla medesima data le disposizioni dei regolamenti comunitari, le decisioni e le raccomandazioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, approvate dallo specifico Comitato misto per l’applicazione dell’Accordo sulla libera circolazione, le relative disposizioni amministrative ed operative emanate dall’Istituto, con particolare riferimento alla totalizzazione dei periodi assicurativi e alle disposizioni per la trattazione e la definizione delle domande di prestazione in base ai regolamenti (CE) nn. 883/2004 e 987/2009, sono applicabili, oltre che ai rapporti tra la Svizzera e i 27 Stati dell’Unione europea, anche a quelli tra la Svizzera e la Croazia.
Le persone che rientrano nell’ambito di applicazione dell’Accordo CH–UE possono avvalersi delle norme comunitarie di sicurezza sociale, perché richiamate dall’Accordo, e possono, pertanto, totalizzare i periodi fatti valere in uno o più degli Stati membri e in Svizzera.
Inoltre, per effetto dell’applicazione dell’Accordo CH-UE, è possibile totalizzare anche i periodi fatti valere in Stati terzi legati, sia all’Italia che alla Svizzera, da Accordi di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione dei periodi di assicurazione ai fini pensionistici (cd. “Totalizzazione multipla”).
In seguito all’estensione dell’Accordo CH-UE alla Croazia, nel caso in cui il richiedente rientri nel campo di applicazione dell’Accordo solo dal 1° gennaio 2017 (es. cittadino croato), se la prestazione deve essere concessa con la totalizzazione di periodi maturati in Stati terzi legati solo all’Italia e alla Svizzera da Accordi di sicurezza sociale, detta prestazione non potrà avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2017.
Infine, l’INPS precisa che, così come disposto per i residenti nei Paesi dell’Unione europea dal regolamento n. 1247/92, anche per i cittadini svizzeri residenti in Croazia e per i cittadini croati residenti in Svizzera, gli importi riconosciuti a titolo d’integrazione al trattamento minimo, già spettanti alla data del 31 dicembre 2016, continuano ad essere corrisposti ai beneficiari.
Invece, gli importi eventualmente spettanti a titolo d’integrazione a decorrere dal 1° gennaio 2017, per effetto dell’estensione dell’Accordo CH-UE alla Croazia, non possono più essere corrisposti al cittadino svizzero titolare di pensione italiana residente in Croazia e al cittadino croato titolare di pensione italiana residente in Svizzera.
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