A breve scadrà il termine per l’obbligo di comunicazione del nominativo dell’Energy Manager, figura fondamentale per la gestione energetica delle organizzazioni

 

Cosa tratta?

Con lo sviluppo crescente di tutti i settori della Green Economy, anche la figura dell'Energy Manager si evolve, assumendo una funzione cardine nel sistema di gestione energetica, in particolare per le organizzazioni certificate ISO 50001.

La figura dell’Energy Manager viene definita dalla Legge 9 gennaio 1991, n. 10, come un tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, garante dell'ottimizzazione dei costi e dell'efficienza dei consumi. L’Energy Manager si occupa principalmente di svolgere i seguenti compiti:

  • analisi dell'energia;
  • monitoraggio dei consumi energetici;
  • gestione delle risorse energetiche;
  • ottimizzazione dell'uso dell'energia;
  • risparmio.

L’Energy Manager dunque deve essere in grado di predisporre i bilanci energetici in relazione ai parametri economici e agli usi energetici finali e di redigere un piano di investimenti, a seguito dell’individuazione di specifici obiettivi di risparmio energetico.

Il ruolo di Energy Manager si rivela dunque importante per ben due motivi di natura diversa ma complementare, riduce i costi del sostentamento energetico delle aziende e le conduce verso uno sviluppo ecosostenibile.

Risparmio energetico, ottimizzazione dei consumi e sgravi fiscali sono dunque gli obiettivi che questa nuova figura professionale ha lo scopo di far raggiungere alle Imprese per cui lavora, siano esse private o enti pubblici.

La figura dell’Energy Manager diventa obbligatoria per le organizzazioni operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori.

I soggetti sopracitati hanno dunque l’obbligo di comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, la mancanza della comunicazione esclude i soggetti dagli incentivi.

A parte gli obblighi di legge, l’Energy Manager può essere presente in qualunque realtà per la quale si ravvisi l’utilità̀ di individuare azioni di razionalizzazione negli usi dell’energia. La nomina può pertanto essere effettuata anche qualora i consumi siano al di sotto delle soglie di legge. Ciò consente tra l’altro di accedere direttamente allo schema dei certificati bianchi per interventi realizzati sulle proprie strutture.

 

Quando entra in vigore?

La comunicazione è annuale e deve avvenire il 30 aprile di ogni anno.

 

Indicazioni operative

La nomina va effettuata secondo le seguenti modalità:

  • soggetti obbligati: 30 aprile di ogni anno, come previsto dall’art.19 della Legge 10/91. I consumi di riferimento per il calcolo delle soglie sono quelli dell’anno antecedente l’anno di nomina;
  • soggetti che procedono volontariamente alla nomina: i soggetti non sottoposti all’obbligo possono nominare per il primo anno il Responsabile in qualunque momento dell’anno, fermo restando l’obbligo del 30 aprile per le nomine delle annualità successive, come previsto dal punto 5 della nota esplicativa della Circolare MiSE del 18 dicembre 2014.

A seguito della Circolare 18 dicembre 2014 del MiSE che modifica le modalità di nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, la comunicazione della nomina dell’Energy Manager dovrà e potrà unicamente, essere rivolta al FIRE (Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia), esclusivamente mediante la piattaforma on-line NEMO.

Le linee guida all’utilizzo della piattaforma, un modulo esemplificativo di pre-valutazione dei consumi e il link di accesso alla piattaforma stessa sono disponibili nella sezione “Linee guida FIRE per la comunicazione della nomina dell’Energy manager“.

La FIRE provvede con cadenza annuale alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti che effettuano la nomina ed acconsentono alla pubblicazione dei propri dati.