L'Agenzia delle entrate, con il comunicato stampa del 30/03/2010, ha ricordato che per presentare la dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessione attività ai fini Iva (modelli AA7 e AA9) dal 1° aprile i contribuenti dovranno avvalersi della Comunicazione Unica, anche nel caso in cui la dichiarazione anagrafica ai fini Iva sia l'unico adempimento da svolgere.
Inoltre con il medesimo comunicato viene evidenziato che in fase di rodaggio del nuovo sistema, l'Agenzia delle entrate, accetterà le dichiarazioni presentate attraverso i propri canali telematici, anche se non va dimenticato che la finalità della Comunicazione Unica è quella di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti.
Per le imprese artigiane, la Comunicazione Unica si applica esclusivamente nei casi in cui ciò è previsto dalla legislazione regionale. Per adesso, possono usufruire dei vantaggi della Comunicazione Unica le imprese artigiane del Piemonte, del Veneto, della Lombardia, del Friuli Venezia Giulia, della Liguria, dell'Emilia Romagna, della Toscana, dell'Umbria, delle Marche, dell'Abruzzo, della Puglia, e quelle della Provincia di Bolzano.
Infine coloro che non sono tenuti all'utilizzo della Comunicazione Unica, come ad esempio i professionisti, per l'avvio dell'attività continueranno ad essere utilizzati i consueti canali per la presentazione dei modelli AA7 e AA9. In caso di situazioni particolari, non gestibili in modalità telematica, come le istanze di rettifica di dati errati trasmessi da contribuente, gli uffici dell'Agenzia delle Entrate sono a disposizione per effettuare tutte le correzioni necessarie.